La nullità della clausola di esclusione del socio di S.r.l. per sua indeterminatezza

11 Luglio 2022

Con sentenza del 23 marzo 2022, il Tribunale di Napoli ha stabilito che la clausola di esclusione del socio di società a responsabilità limitata che riproduca la previsione di cui all’art. 2286 c.c. (esclusione del socio di società semplice) è nulla per indeterminatezza, essendo necessario, ai fini della sua validità, che la clausola regoli gli aspetti procedurali relativi alla sua operatività e che indichi specificamente il grave inadempimento agli obblighi sociali causa di esclusione.

La vicenda

La vicenda trae origine dall’impugnativa proposta da parte di un socio di una S.r.l. nei confronti della società dinanzi al Tribunale di Napoli per (i) illegittimità della delibera di esclusione assunta nei suoi confronti; (ii) nullità della clausola statutaria che prevede quale causa di esclusione le “gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal contratto sociale” in quanto indeterminata; (iii) difetto della “giusta causa” fondante la delibera di esclusione.

Le ragioni a fondamento dell’esclusione del socio sarebbero da rinvenire nella circostanza per la quale la mancata conoscenza di un decreto ingiuntivo, notificato nelle mani del socio escluso che non avrebbe informato l’amministratore, non avrebbe consentito alla società di proporre tempestiva opposizione e avrebbe pregiudicato la società in conseguenze delle azioni esecutive avviate nei confronti della stessa.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Napoli ha accolto i motivi di ricorso, rilevando che l’art. 2473-bis c.c. permette la possibilità di introdurre nello statuto clausole di esclusione dei soci di S.r.l. che rispettino due requisiti:

1) la clausola deve disciplinare specificamente gli aspetti procedurali relativi alla sua operatività, quali la modalità di assunzione della delibera, l’organo competente ad assumerla, le maggioranze necessarie, la comunicazione della delibera al socio escluso, l’eventuale ricorso a strumenti di conciliazione preventiva e il termine entro il quale il socio può fare opposizione;

2) i gravi inadempimenti agli obblighi sociali che integrano la nozione di “giusta causa” devono essere specificamente descritti.

Sulla base di tali principi giuridici, il Tribunale ha ritenuto non sussistere una “giusta causa” di esclusione in quanto l’omessa informazione della notifica del decreto ingiuntivo da parte del socio escluso risulta contraddetta dall’impianto probatorio fornito dal socio escluso.

Quanto alla validità della clausola di esclusione del socio, il Tribunale ha affermato che “deve ritenersi illegittima per mancanza di specificità, la clausola di esclusione che riproduce l’art. 2286, co. 1, c.c. nella parte in cui recita “l’esclusione di un socio può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal contratto sociale” mancando il rispetto del requisito di specificità in quanto dall’atto costitutivo devono emergere con chiarezza e precisione quali sono le obbligazioni sociali a carico del socio”.

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