Liquidazione di fatto di una società di capitali

11 Luglio 2022

Con sentenza n. 24948 del 7 ottobre 2019, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla definizione di “stato di insolvenza” ex art. 5 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ha, tra l’altro, riconosciuto che una società di capitali possa trovarsi in fase di liquidazione di fatto, nonostante non abbia formalmente dichiarato l’apertura del procedimento di liquidazione.

La vicenda

La vicenda trae origine dal reclamo presentato da una S.r.l., già dichiarata fallita, contro la sentenza di fallimento, nella quale la S.r.l. ha dedotto che, all’epoca della dichiarazione di fallimento, essa versava in uno stato di liquidazione c.d. ”di fatto” e che l’accertamento dello stato di insolvenza in una società in liquidazione rispetto ad una operativa sarebbe diverso.

Il Tribunale di Milano ha rigettato il reclamo e la S.r.l. ha impugnato la decisione, che è stata confermata dalla Corte di Appello.

La S.r.l ha quindi proposto ricorso per Cassazione: La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, rilevando, tra l’altro, di non essersi mai occupata di verificare l'insolvenza di una società in liquidazione di fatto, ma che la distinzione con la liquidazione “formale” non rileva ai fini della decisione.

La c.d. “liquidazione di fatto”

Nel nostro ordinamento non è prevista la c.d. “liquidazione di fatto” di una società.

Di regola, una società si trova in stato di liquidazione a seguito di una decisione adottata dai competenti organi societari al verificarsi di una causa di scioglimento di cui sia data pubblicità presso il Registro delle Imprese. Tale decisione modifica l’oggetto sociale, che non sarà più finalizzato alla produzione di utili ma al pagamento dei creditori sociali e alla ripartizione dell’eventuale residuo attivo tra i soci.

Con la menzionata sentenza, la Corte di Cassazione si è limitata a riconoscere la possibilità che una società possa trovarsi in uno stato di liquidazione di fatto anche anteriormente al procedimento di liquidazione regolato dagli artt. 2484 e ss. c.c.

Pertanto si ha “liquidazione di fatto” quando: (i) la società non viene posta in liquidazione, nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento; (ii) la società prosegue a svolgere la sua attività nonostante la liquidazione; (iii) la società, in assenza di una delibera formale di scioglimento, procede alla liquidazione del suo patrimonio.

Nonostante la Corte di Cassazione non si pronunci sul punto, l’ingresso nel nostro ordinamento della c.d. “liquidazione di fatto” pone l’ulteriore interrogativo della disciplina da applicare rispetto agli atti gestori compiuti in ottica liquidativa. Secondo la prevalente dottrina, si tratterebbe di atti aventi valenza prettamente interna che restano tali fino alla formale messa in liquidazione della società.

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