L’assenza di scritture contabili non è sufficiente a ritenere responsabile l’amministratore verso la società

10 Novembre 2022

Con sentenza n. 15245 del 12 maggio 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che la mancanza di scritture contabili in una società di capitali non è sufficiente a ritenere l’amministratore responsabile dei danni causati alla società.

La vicenda

La vicenda trae origine dalla azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare di una S.r.l. dinanzi al Tribunale di Palermo per sentire condannare gli amministratori dei danni causati alla società quantificati nella differenza tra il passivo e l’attivo della società e dipendenti dalla mancanza delle scritture contabili della società.

Il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda e condannava gli amministratori in solido al risarcimento dei danni.

Gli amministratori impugnavano la sentenza che veniva poi confermata dalla Corte di Appello di Palermo.

Gli amministratori proponevano quindi ricorso per cassazione, deducendo che (i) per ottenere il risarcimento dei danni era onere della curatela dimostrare l’esistenza di operazioni contrarie ai doveri di buona amministrazione societaria; (ii) il danno quantificato nella differenza tra attivo e passivo fallimentare fosse erroneo.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha statuito che la responsabilità degli amministratori nei confronti della società ex art. 2392 c.c. ha natura contrattuale e richiede per il risarcimento dei danni la prova del nesso di causalità tra una condotta di mala gestio, addebitata agli amministratori, e il danno subito dalla società.

La mancanza di scritture contabili, anche se attribuibile alla condotta dell’amministratore, non giustifica la risarcibilità del danno pari alla differenza tra l’attivo e il passivo fallimentare.

Il danno è risarcibile soltanto quando sussiste un nesso di causalità tra il danno subito e le condotte di mala gestio compiute dall’amministratore (che non possono essere identificate nella mancata tenuta delle scritture).

La Corte ha quindi stabilito che “La mancanza di scritture contabili, ovvero la sommarietà di redazione di esse o la loro inintelligibilità, non è in sé sufficiente a giustificare la condanna dell'amministratore in conseguenza dell'impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso rispetto ai fatti causativi del dissesto. Essa presuppone, invece, per essere valorizzata in chiave risarcitoria nel contesto di una liquidazione equitativa, che sia comunque previamente assolto l'onere della prova circa la l'esistenza di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale; sicché il criterio del deficit fallimentare resta sì applicabile, ma soltanto come criterio equitativo, per l'ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell'affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva - di condotte di tal genere”.

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