Con sentenza n. 159 del 12 febbraio 2022, il Tribunale di Bolzano ha stabilito che l’amministratore di una società di capitali può rinunciare anche tacitamente, mediante comportamenti concludenti, al compenso per lo svolgimento dell’incarico. La vicenda La vicenda trae origine dall’azione proposta dinanzi al Tribunale di Bolzano da parte dell’amministratore unico di una S.r.l., cessato dalla sua carica, nei confronti della società per ottenere il pagamento del compenso per l’attività svolta, in ragione della presunzione di onerosità del mandato. La società si è costituita in giudizio e ha contestato le pretese dell’attore, sul presupposto che nella delibera assunta dall’assemblea in merito alla sua nomina di amministratore era stato espressamente convenuto, con il suo espresso consenso, che non gli venisse attribuito alcun compenso e che l’incarico fosse quindi gratuito. La decisione del Tribunale Il Tribunale di Bolzano ha rigettato le domande formulate dall’attore, rilevando che dalla documentazione prodotta e dalla condotta tenuta dall’attore risulta evidente che l’amministratore abbia consentito, seppur tacitamente, di svolgere l’incarico gratuitamente. Il Tribunale ha infatti rilevato che, nonostante lo statuto presumesse l’onerosità dell’incarico, rimettendo la sua determinazione all’assemblea, l’amministratore non ha mai avanzato richieste di compenso, né ha sollecitato una delibera assembleare che prevedesse un compenso all’amministratore. Il Tribunale ha così motivato la propria decisione “La condotta dell'amministratore unico di una s.r.l. che abbia svolto il proprio incarico senza mai avanzare richiesta di compenso, né sollecitare una delibera assembleare che prevedesse un compenso in capo all'amministratore e ne stabilisse il quantum, vale quale manifestazione di volontà finalizzata a confermare la rinuncia alla remunerazione espressa in sede di assunzione dell'incarico. L'incarico di amministratore di società di capitali si presume oneroso, ma il diritto ad essere remunerato è disponibile e quindi rinunciabile anche tacitamente, seppure non valga ad integrare rinuncia tacita l'omessa richiesta del compenso o il mancato inserimento di un'apposita voce per il compenso nel bilancio”.