I limiti del potere di delega degli amministratori nelle Società per Azioni

2 Febbraio 2023

Con sentenza n. 24068 del 3 agosto 2022 la Corte di Cassazione, Sezione Seconda, ha statuito che “all’amministratore di una società per azioni non è consentito delegare a un terzo poteri che, per vastità dell’oggetto, entità economica, assenza di precise prescrizioni preventive, di procedure di verifiche in costanza di mandato, facciano assumere al delegato la gestione dell’impresa e/o il potere di compiere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, di esclusiva spettanza degli amministratori”.

La vicenda

La vicenda trae origine dalla pronuncia della Corte d’Appello di Perugia che, in materia di delega a terzi dei poteri gestori attribuiti all’organo amministrativo, ha stabilito che tale attribuzione di poteri “non incontra limiti legali (…) purché naturalmente l’organo amministrativo mantenga i poteri di controllo e di revoca nei confronti del mandatario secondo la disciplina del mandato”.

Secondo la Corte di Perugia non sembrano ricavarsi particolari disposizioni imperative che valgono a limitare il potere di affidamento a terzi dei poteri di gestione.

Il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che, nel caso di specie, per l’ampiezza dei poteri, per il rilievo economico e per la durata nel tempo, la delega al terzo implicasse una sostanziale abdicazione dell’organo amministrativo al potere di gestione, spettantegli in via esclusiva ai sensi dell’art. 2380-bis c.c.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, cassando il provvedimento impugnato.
Nella specie, il Giudice di legittimità ha statuito che: “A mente dell’art. 2380–bis c.c., la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. (…) Quanto sopra chiarito, ovviamente, non impedisce all’amministratore di delegare a un terzo il compimento di uno o più atti o lo svolgimento d’una attività”. Tali poteri di delega, tuttavia, incontrano dei necessari limiti: in primis, normativi, in quanto non possono essere delegate le attribuzioni di cui agli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del codice civile. In secondo luogo, anche qualora la delega non confligga con alcuna delle norme sopracitate, l’amministratore non può spogliarsi di tutti i suoi poteri. Infatti, l’attribuzione a terzi è consentita “purchè attraverso la delega, per ampiezza, rilievo economico e durata nel tempo, non si ponga in essere un succedaneo del potere d’amministrare la società, assegnato dalla legge esclusivamente agli amministratori, i quali dell’esercizio di un tale potere sono chiamati a rispondere alla società”.

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