Con sentenza n. 11234 del 6 aprile 2022, la Corte di Cassazione, Sezione Sesta, ha statuito che a seguito di riduzione integrale del capitale sociale per perdite ex art. 2482-ter, è ammesso il contemporaneo aumento del capitale sociale mediante sottoscrizione immediata e per intero dei soli soci presenti. Tuttavia, deve essere consentito ai soci assenti l’esercizio del relativo diritto di opzione, nel termine di trenta giorni stabilito dall’art. 2441 c.c., per l’acquisto delle relative quote, in misura proporzionale alla propria partecipazione. L’esercizio del diritto di opzione opera come condizione risolutiva e rimuove pro quota gli effetti dell’originaria sottoscrizione. La vicenda La vicenda trae origine dalle pronunce del Tribunale e della Corte di Appello di Roma che hanno rigettato nel merito la domanda di parte attrice, relativa alla presunta illegittimità della delibera di azzeramento del capitale sociale e di contestuale aumento dello stesso in quanto deliberato dal solo socio di maggioranza. In particolare, il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione denunciando la violazione o la falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2482-quater c.c. poiché l’aumento di capitale non sarebbe consentito se deliberato contestualmente all’operazione di riduzione del capitale per perdite e, comunque, anche se ciò fosse ammissibile, non potrebbe essere deliberato dal solo socio di maggioranza, quand’anche sia stato rispettato il diritto di opzione dei soci di minoranza. La decisione La Suprema Corte ha ritenuto infondati i motivi del ricorso. Per quanto attiene al primo motivo di censura, la Corte ha ritenuto che “l’art. 2482-quater, non vieta affatto l’aumento del capitale, contestuale all’operazione di riduzione del capitale per perdite, purché sia consentito ai soci il mantenimento della quota di partecipazione”. In secondo luogo, relativamente alla delibera adottata con il solo voto del socio di maggioranza, confermando un orientamento giurisprudenziale della Corte[1] stessa, ha statuito che “è valida la delibera, che a seguito di riduzione integrale del capitale sociale per perdite, decida l’azzeramento e il contemporaneo aumento, anche ad una cifra superiore al minimo, del capitale sociale, mediante la sottoscrizione immediata e per intero del socio presente, purché sia consentito, ai soci assenti o impossibilitati alla sottoscrizione immediata, l’esercizio del diritto di opzione nel termine di trenta giorni stabilito nell’art. 2441, comma 2, c.c. previgente per l’acquisto delle partecipazioni sottoscritte in misura eccedente la quota di spettanza dell’originario sottoscrittore, dal momento che l’esercizio postumo del diritto di opzione opera come condizione risolutiva e rimuove pro quota e retroattivamente gli effetti dell’originaria sottoscrizione”. [1] Cass. Civile, 12 luglio 2007, n. 15614.