In caso di erosione, per perdite, della riserva eventualmente costituita a seguito dell’emissione di strumenti finanziari partecipativi ex articolo 2346 co. 6 del Codice Civile, la dottrina maggioritaria è concorde nel ritenere che questi ultimi conservino i rispettivi diritti patrimoniali e amministrativi[1]. La possibilità, per una società per azioni, di emettere strumenti finanziari partecipativi (“SFP”) è espressamente prevista dall’articolo 2346 co. 6 del Codice Civile, il quale specifica che tali strumenti possono essere emessi anche a seguito dell’apporto, da parte di soci o di terzi, di opera o di servizi. I diritti attribuiti agli SFP, a differenza di quanto avviene ad esempio per le obbligazioni, devono essere espressamente disciplinati dallo statuto della società emittente o, in alternativa, dal regolamento degli SFP allegato allo statuto. Tali diritti possono avere natura sia patrimoniale (diritto all’utile, diritto alla distribuzione delle riserve) che amministrativa, salvo attribuire il diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti. Gli SFP possono prevedere o meno l’obbligo di rimborso nei confronti dei soci o dei terzi sottoscrittori. Nel primo caso, essi avranno una causa riconducibile al contratto di finanziamento mentre, nel secondo caso, avranno una causa assimilabile al contratto di società. Tale differenza si rispecchia anche in una diversa rappresentazione contabile dell’apporto. Nel caso di SFP con obbligo di rimborso, la dottrina maggioritaria prevede che venga iscritto il valore dell’apporto nell’attivo dello stato patrimoniale e contestualmente un debito di pari importo nel passivo. Diversamente, nel caso di SFP privi di obbligo di rimborso, il corrispondente del valore dell’apporto iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale dovrà essere iscritto nel passivo come riserva di patrimonio netto (riserva SFP). Nel caso in cui la riserva costituita a seguito dell’emissione di SFP privi di obbligo di rimborso venga ridotta o azzerata a seguito di perdite, i diritti patrimoniali e/o amministrativi degli SFP non vengono meno, a meno che non sia espressamente previsto dallo statuto o dal corrispondente regolamento allegato. Diversamente, in caso di azzeramento della riserva SFP, si estingue il diritto di conversione degli stessi in azioni con indicazione del valore nominale, posto che il relativo aumento di capitale necessita inderogabilmente la sussistenza di riserve di pari importo da imputare a capitale. [1] Sul punto, si veda la Massima n. 164 del 7 novembre 2017, il Consiglio Notarile di Milano.