La prescrizione dell’azione di responsabilità da esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento

4 Maggio 2023

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7262 del 13 Marzo 2023, ha stabilito che il termine di prescrizione quinquennale per l’esercizio dell’azione di responsabilità, ai sensi dell’art. 2497 c.c., nei confronti della società che esercita abusivamente l’attività di direzione e coordinamento sulla società eterodiretta, decorre dal momento in cui tale pregiudizio sia conoscibile da parte dei soci della società eterodiretta.

La vicenda

La vicenda originava dalla dichiarazione di fallimento di una società capogruppo che nella ricostruzione effettuata dalle corti di merito svolgeva attività di direzione e coordinamento nei confronti di una società controllata. In particolare, l’insolvenza veniva accertata in seguito all’incapacità della capogruppo di far fronte a crediti risarcitori verso la società eterodiretta, derivanti dall’accertata responsabilità da esercizio dell’attività abusiva di direzione e coordinamento, ex art. 2497 c.c., per aver in concreto favorito una società controllata a discapito della società eterodiretta. Ai sensi di tale disposizione, infatti, la società capogruppo che, esercitando l’attività di direzione e coordinamento, agisce nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui, in violazione dei principi di corretta gestione imprenditoriale e societaria, risponde nei confronti dei soci della società eterodiretta per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della stessa.

La decisione

La Corte di Cassazione rileva come la responsabilità da illecita attività di direzione e coordinamento configuri una responsabilità da fatto illecito, e come tale sia sottoposta ad un termine prescrizionale di 5 anni.

In particolare, la Corte ha rigettato la domanda del ricorrente, che individuava nel caso di specie la decorrenza del termine di prescrizione dallo scioglimento della società eterodiretta e della sua messa in liquidazione, quale momento in cui si verificavano gli effetti pregiudizievoli dell’attività della società capogruppo nei confronti della società eterodiretta.

La Suprema Corte ha statuito che la prescrizione quinquennale per l’esercizio dell’azione di responsabilità derivante da attività di direzione e coordinamento abusiva non decorre dall’ultimo atto pregiudizievole subito dalla società eterodiretta, bensì dal momento in cui i soci e/o i creditori sociali della stessa vengono a conoscenza del pregiudizio, consistente nel danno agli interessi sociali o al patrimonio sociale.

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