La società incorporata perde la legittimazione processuale

12 Maggio 2023

Con sentenza n. 14228 del 5 maggio 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che per effetto della fusione per incorporazione tra due società, la società incorporata perde la legittimazione processuale attiva e/o passiva.

La vicenda

La vicenda trae origine dalla richiesta di rimborso di un credito IVA da parte di una S.r.l. a fronte della quale l’Agenzia delle Entrate notificava alla società un processo verbale di constatazione che rilevava costi non deducibili e IVA non detraibile, relativi ad un acquisto di un immobile in Milano.
L’Agenzia delle Entrate comunicava alla società la sospensione del rimborso IVA richiesto.
La società impugnava quindi il provvedimento dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma che lo accoglieva.
Nelle more del giudizio, l’Agenzia notificava alla società un avviso di accertamento nel quale disconosceva l’eccedenza IVA richiesta a rimborso.

L’Agenzia impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che accoglieva l’appello.

La società proponeva quindi ricorso per cassazione e, in particolare, eccepiva la nullità della sentenza per non aver la Commissione Tributaria Regionale rilevato l’inammissibilità del ricorso in appello notificato a società cancellata dal registro delle imprese a seguito di fusione per incorporazione.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha ritenuto che per effetto della fusione per incorporazione la società incorporata si estingue e tutti i rapporti giuridici riconducibili all’incorporata proseguono in capo alla società incorporante.

La Corte ha quindi stabilito che “Per effetto della fusione per incorporazione, se da un lato la società come insieme di rapporti prosegue sotto l’egida di una differente organizzazione, dall'altro la società come ente si estingue e l'atto di fusione ne decreta la scomparsa dalla scena giuridica quale centro autonomo d'imputazione di situazioni giuridiche.

Sicché con l'iscrizione della cancellazione della società incorporata dal registro delle imprese questa si estingue, attuandosi la successione a titolo universale di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della società incorporante.

A tale effetto si riconnette anche la legittimazione attiva e passiva dell'incorporante in relazione ai rapporti originariamente facenti capo all'incorporata, mentre quest'ultima, a causa della perdita della propria soggettività, per effetto dell'operazione di fusione e conseguente cancellazione dal registro delle imprese, non possiede più alcuna legittimazione processuale attiva e/o passiva”.

2024 - Morri Rossetti

cross