La determinabilità dell’oggetto nelle clausole di Price Adjustement

2 Giugno 2023

Con la sentenza n. 9347 del 5 Aprile 2023, la Corte di Cassazione, in materia di cessione di partecipazioni sociali, ha stabilito che la clausola del contratto che preveda l'adeguamento del corrispettivo in seguito all’accertamento di sopravvenienze passive – specificamente individuate - sul patrimonio della target, soddisfa il requisito della determinabilità dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1346 e 1474 c.c.

La vicenda

La vicenda trae origine da un contratto di cessione di partecipazioni sociali in cui le parti prevedevano che in seguito all’eventuale accertamento di determinate situazioni debitorie nei confronti della Pubblica Amministrazione - pregresse all’accordo ma non conosciute al momento dell’acquisto - gli acquirenti sarebbero stati autorizzati a compensare quanto dovuto a titolo di pagamento del prezzo, da corrispondersi secondo un piano rateale, con quanto la target era tenuta a corrispondere alla Pubblica Amministrazione.

La parte ricorrente, nello specifico, impugnava la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Cagliari in quanto quest’ultima aveva “disapplicato la garanzia […] in ragione dell’asserita indeterminatezza della previsione della compensazione del prezzo dovuto con le sopravvenute passività”.

La decisione

La Suprema Corte distingue tra price adjustment clause, quale meccanismo fisiologico per la fissazione del prezzo definitivo, e indemnity clauses, quale meccanismo patologico per la reintegrazione del prezzo pagato dall’acquirente.

In particolare, le prime si sostanziano nell’accordo tra le parti relativo all’assegnazione della differenza del valore della target accertato al momento della stipula del contratto (signing) e quello della sua esecuzione (closing). Tale differenza può essere positiva o negativa, e dunque rispettivamente in favore del venditore o dell’acquirente. Le seconde, invece, sono garanzie convenzionali e configurano una prestazione accessoria, a carico del solo venditore, volta a tenere indenne il compratore dal minor valore effettivamente riscontrato.

La Corte di Cassazione, in primis, configura la clausola in esame quale clausola di price adjustment, in quanto il prezzo della cessione non era ancora stato interamente corrisposto. In secondo luogo, ha stabilito che la clausola in esame osserva i requisiti di determinabilità dell’oggetto, richiesti ai contratti ai sensi degli artt. 1346 e 1474 c.c., poiché riferiva le sopravvenienze ad un periodo temporale antecedente, a causali fiscali specifiche e a creditori determinati.

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