Ineleggibilità del sindaco per rapporti patrimoniali con la società

27 Luglio 2023

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29406 del 10 ottobre 2022, ha chiarito che l’indipendenza del sindaco può essere compromessa non solo quando egli sia direttamente legato alla società da un rapporto continuativo di consulenza, ma anche qualora tra la società e il sindaco intercorrano altri rapporti patrimoniali che ne compromettano l’indipendenza, con la conseguente ineleggibilità dello stesso ex art. 2399 lett. c) c.c.

La vicenda

La vicenda trae origine da un procedimento monitorio instaurato da un professionista, in qualità di legale rappresentante di una società semplice di dottori commercialisti, al fine di vedere corrisposti i compensi dovuti alla società stessa, a fronte dello svolgimento di attività di consulenza. La vicenda risulta di particolare interesse in quanto il professionista ricorrente ricopriva la carica di sindaco della società da egli stesso convenuta in giudizio.

La società ingiunta si opponeva chiedendo - oltre alla revoca del decreto ingiuntivo - l’accertamento dell’incompatibilità del professionista nel ricoprire la carica di sindaco, condannando lo stesso alla restituzione di quanto percepito a tale titolo.

In primo e in secondo grado veniva accolta l’eccezione della società ingiunta. In particolare, la Corte di Appello di Torino dichiarava l’ineleggibilità del professionista alla carica di sindaco della società, in quanto il credito per lo svolgimento dell’attività di consulenza, seppur posta in essere da un altro professionista dello studio, sarebbe stato maturato dalla società stessa e, in forza degli accordi statutari, il sindaco avrebbe partecipato agli utili della società in misura pari al 70% degli stessi, facendo così venir meno il carattere d’indipendenza richiesto dall’art. 2399 c.c.

Veniva proposto ricorso in Cassazione dal professionista sul presupposto che la mera misura della sua partecipazione sociale non potesse fondare un’ipotesi di pregiudizio alla sua indipendenza tale da giustificarne l’ineleggibilità a sindaco, non avendo egli stesso prestato attività di consulenza e non essendo sussistente un interesse patrimoniale confliggente.

La decisione

Sul punto, la Suprema Corte sottolinea come l’art. 2399 c.c. sia posto a presidio dell’indipendenza ed imparzialità del sindaco, la quale potrebbe essere compromessa in caso di sussistenza di altri rapporti patrimoniali tra quest’ultimo e la società di cui è sindaco. La ratio della norma, infatti, risiede nell’esigenza di garantire l’indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo in presenza di situazioni idonee a comprometterne l’indipendenza.

Di conseguenza, la Corte di Cassazione conferma la decisione emessa dalla Corte d’Appello di Torino, la quale aveva accertato in concreto l’esistenza di “altri rapporti patrimoniali” ex art. 2399 lett. c) c.c. che compromettevano l’indipendenza del sindaco e lo rendevano inidoneo alla carica.

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