Determinabilità dell’oggetto nelle azioni riscattabili

12 Ottobre 2023

Con l’ordinanza n. 12498 del 10 maggio 2023 la Cassazione ha stabilito che il riscatto di azioni ex art. 2437-sexies c.c. costituisce un istituto a causa neutra che consente alla società o ai soci l'esercizio di un'opzione di acquisto forzoso delle partecipazioni sociali dei soci stessi, con l'effetto di comportarne l'uscita dalla società. Tuttavia, affinché il riscatto possa essere validamente esercitato dai soggetti legittimati, devono essersi previamente verificati presupposti determinati o determinabili, ai sensi dell'art. 1346 c.c.

La vicenda

La vicenda trae origine da un’azione promossa dal socio di una società per azioni volta all’annullamento della delibera del consiglio di amministrazione con la quale veniva disposto il riscatto da parte della società di tutte le azioni del socio, in ragione dell’inadempimento di alcune “obbligazioni accessorie” individuate nello statuto ai sensi dell’art. 2345 c.c. In particolare, tra tali obbligazioni accessorie di cui si contestava l’inadempimento vi era il raggiungimento degli “obiettivi minimi di redditività deliberati dal consiglio di amministrazione”. Il socio contestava la legittimità della delibera in quanto contestava la non sufficiente determinatezza dei motivi di riscatto previsti nello statuto.

La Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava valida la delibera del consiglio di amministrazione, avendo ritenuto sufficientemente determinati i motivi di riscatto delle azioni.

La decisione

La Suprema Corte afferma che il riscatto azionario, invalso nella prassi di società per azioni in cui l’aspetto personalistico è rilevante, si attua mediante un patto di opzione in favore della società o degli altri soci, condizionato al verificarsi di determinati presupposti previsti dallo statuto. Il riscatto si configura quale istituto “causalmente neutro”, potendo liberamente prevedere lo statuto i presupposti che fanno sorgere il diritto di riscatto, purché tali presupposti siano adeguatamente determinati o determinabili, ai sensi dell’art. 1346 c.c. Il riscatto, dunque, può anche assolvere una funzione sanzionatoria qualora collegata all’inadempimento di determinati obblighi, quale l’inadempimento delle “prestazioni accessorie” ex art. 2345 c.c.

Spetterà dunque al giudice di merito, nel rispetto dei principi di interpretazione del contratto, di cui agli artt. 1362 ss. c.c., verificare l’adeguata determinatezza dei presupposti che fanno sorgere il diritto di riscatto e se questi ultimi si siano in fatto verificati.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello, ritenendo sufficientemente determinati i presupposti che hanno fatto sorgere in capo alla società il diritto di riscatto, ai sensi dell’art. 2437-sexies c.c.

2024 - Morri Rossetti

cross