Divieto di assistenza finanziaria e nullità degli atti ad essa collegati

19 Gennaio 2024

La Corte di Cassazione, sez. 1 civ., con ordinanza del 6 ottobre 2023, n. 28148, ha stabilito che l’art. 2358 c.c. costituisce una norma imperativa “di grado elevato”, la cui inosservanza comporta la nullità non solo del singolo atto di finanziamento che la vìola, bensì di tutti gli atti ad esso collegati, purché ne sia dimostrato il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso.

La società Alfa chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento della società Beta in liquidazione, asserendo di vantare nei confronti di quest’ultima un credito derivante dalla cessione da parte di Alfa di 135.000 azioni della società Gamma.

Il giudice delegato rigettava la domanda di insinuazione al passivo della società Alfa, negando l’esistenza di detto credito, sostenendo che la cessione da parte di Alfa di 135.000 azioni della società Gamma originasse da contratto preliminare di compravendita nullo per contrarietà all’articolo 2358 c.c.

Il contratto preliminare, infatti, era sospensivamente condizionato (i) all’ottenimento da parte di Gamma di un finanziamento bancario e (ii) alla stipula di un contratto d’appalto tra Gamma, in qualità di appaltante e Beta, in qualità di appaltatore. Invero, secondo il Tribunale di primo grado, la somma corrisposta da Gamma a Beta a titolo di acconto ai sensi del contratto di appalto, di fatto mascherava un prestito finalizzato a dotare Beta della liquidità necessaria per l’acquisto delle azioni di Gamma, senza il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 2358 c.c.. Conseguentemente, stante il collegamento funzionale tra il contratto preliminare di compravendita da cui si era originato il credito controverso e i contratti di appalto e di finanziamento, il giudice delegato aveva ritenuto che l’intera operazione fosse da considerare nulla per contrarietà all’art. 2358 c.c.

Alfa proponeva opposizione allo stato passivo, sostenendo, inter alia, che (i) il finanziamento concesso a Gamma fosse finalizzato a dotare la stessa delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto di sviluppo immobiliare, da attuarsi anche mediante l’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto sottoscritto con la società Beta e (ii) la somma di denaro corrisposta da Gamma a Beta rappresentasse unicamente un anticipo del prezzo dell’appalto.

A fronte della soccombenza, Alfa proponeva ricorso per Cassazione, contestando, inter alia, (i) l’omesso esame di fatti decisivi a dimostrazione della insussistenza dell’assistenza finanziaria di cui all’art. 2358 c.c. e (ii) la violazione o falsa applicazione dell’art. 2358 c.c. nella misura in cui il concetto di assistenza finanziaria fosse stato esteso anche al versamento di acconti di un contratto di appalto.

La Suprema Corte ha evidenziato che l’attuale formulazione dell’art. 2358 c.c. nasce dal recepimento, da parte del legislatore italiano, della Direttiva 2006/68-CE, la quale ha accordato agli Stati membri la facoltà di consentire l’assistenza finanziaria delle società per l’acquisto di azioni proprie, purché subordinata al rilascio di “determinate garanzie” al fine di tutelare i soci e i terzi. Ai sensi dell’art. 2358 c.c. attualmente vigente, dunque, l’operazione di assistenza finanziaria non è da considerarsi vietata in senso assoluto, bensì subordinata al rispetto di specifiche condizioni legittimanti e di un preciso percorso procedimentale a presidio di interessi generali, quali quelli dei terzi e dei creditori a veder tutelata l’integrità patrimoniale della società. Secondo la Suprema Corte, ciò induce a ritenere che un’operazione di assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie che non rispetti il dettato dell’art. 2358 c.c. sia da considerarsi contraria ad una norma imperativa di grado elevato, tesa a tutelare interessi di sistema.

Sull’assunto che, ai sensi dell’art. 1418 c.c., sono sempre affetti da nullità gli atti contrari a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente, la Cassazione ha ribadito che deve trovare conferma l’orientamento tradizionale secondo cui “il mancato rispetto del divieto ex art. 2358 c.c., ove difettino le condizioni stabilite dalla legge, produce la nullità ex art. 1418 c.c., dell’operazione di assistenza finanziaria nel suo complesso”.

Conclusa la premessa in iure, la Suprema Corte ha sottolineato che, nel caso di specie, la sanzione di nullità del contratto di finanziamento e di appalto si può estendere anche al contratto di acquisto delle azioni, in quanto funzionalmente collegato ai due citati contratti e rientrante nell’ambito di un’unica operazione di assistenza finanziaria; detto collegamento funzionale, tuttavia, deve essere provato da chi intenda far valere la nullità dell’operazione nel suo complesso. A tal riguardo, la Cassazione ha ritenuto lacunoso il ragionamento probatorio del giudice competente dell’opposizione, che riteneva nullo il contratto di acquisto delle azioni come conseguenza della violazione del divieto di assistenza finanziaria, e pertanto ha parzialmente accolto il ricorso della società Alfa e rinviato il giudizio al Tribunale di Mantova.

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