La restituzione dei versamenti in conto futuro aumento capitale

25 Gennaio 2024

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24093 dell’8 agosto 2023, si è pronunciata in materia di versamenti in conto futuro aumento di capitale, ribadendo che gli stessi sono “dazioni di denaro dei soci a favore della società che non siano, tuttavia, definitivamente acquisite al patrimonio sociale, avendo uno specifico vincolo di destinazione, con la conseguenza che, ove l’aumento non sia operato, il socio vanterà il diritto alla restituzione di quanto versato per il venir meno della causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale eseguita, quale ripetizione dell’indebito”.

Inoltre, ha enunciato la rilevanza dell’interpretazione della volontà delle parti al fine di stabilire se un versamento sia effettuato in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale.

La vicenda trae origine dal ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Benevento dal socio escluso da una S.r.l. al fine di ottenere la nomina di un esperto per la determinazione giudiziale della propria quota, la cui somma era divenuta successivamente oggetto di un decreto ingiuntivo.

La S.r.l. aveva proposto opposizione al predetto decreto, lamentando la manifesta erroneità della determinazione del patrimonio sociale della società e, conseguentemente, del valore della quota detenuta dal socio ricorrente, così come stimata in precedenza.

Il Tribunale, ritenendo erronea la determinazione del patrimonio sociale, aveva proceduto ad una nuova stima al ribasso, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la S.r.l. al pagamento di una minor somma.

Il socio escluso impugnava la sentenza di primo grado dinnanzi alla Corte di Appello di Napoli, che rigettava l’appello. La Corte aveva condiviso la valutazione del giudice di primo grado, secondo cui, in particolare, la somma indicata in bilancio a titolo di “conto futuro aumento del capitale”, costituiva in realtà un debito della società verso i soci o comunque un’acquisizione patrimoniale condizionata ad una futura delibera di aumento di capitale.

A fronte della soccombenza, il socio escluso proponeva ricorso per Cassazione, contestando, inter alia, che la predetta somma costituisse un debito e non, invece, una riserva in conto futuro aumento di capitale.

La Suprema Corte ha ribadito la distinzione tra “finanziamenti dei soci”, “versamenti a fondo perduto o in conto capitale” e “versamenti in conto futuro aumento di capitale”, richiamando inoltre la precedente ordinanza n. 29325/2020.

In particolare, i versamenti a fondo perduto o in conto capitale, a differenza dei  “finanziamenti soci”, sono privi della natura del mutuo, in quanto non sono oggetto del diritto di rimborso e vanno pertanto iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve che l'assemblea può discrezionalmente utilizzare, con le ordinarie modalità, per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socio proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale.

I versamenti in conto futuro aumento di capitale, invece, sono dazioni di denaro finalizzate a liberare il debito da sottoscrizione di un futuro aumento di capitale sociale, definite comunemente “targate” o “personalizzate”, in quanto di esclusiva pertinenza dei soci che abbiano effettuato il versamento in relazione all'entità delle somme da ciascuno erogate. Ove l'aumento non venga operato, il socio avrà diritto alla restituzione di quanto versato per essere venuta successivamente meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale da lui eseguita in favore della società, quale ripetizione dell'indebito e non a titolo di rimborso di somma data a mutuo.

La Suprema Corte ha infine sottolineato l’importanza decisiva dell’interpretazione della volontà delle parti per la qualificazione della dazione. In particolare, la volontà delle parti di subordinare il versamento all’aumento di capitale deve risultare in modo chiaro ed inequivoco e l’accertamento di questa da parte del giudice può avvenire tenendo conto di ogni elemento: indici di dettaglio, quali, a titolo esemplificativo, l'indicazione del termine finale entro cui verrà deliberato l'aumento, il comportamento delle parti, la presenza di clausole statutarie o di annotazioni nelle scritture contabili o nella nota integrativa al bilancio, non essendo sufficiente la sola denominazione adoperata nelle scritture contabili.

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