Responsabilità del socio per debiti della società estinta

30 Maggio 2024

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32729 del 24 novembre 2023, si è pronunciata in tema di responsabilità del socio ex art. 2495 c.c. per debiti non soddisfatti di una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese, statuendo che (i) il socio della stessa è obbligato a rispondere di un debito in capo alla società solamente qualora il creditore dimostri l’avvenuta distribuzione dell’attivo da parte della società cancellata al socio della stessa e (ii) grava sul socio a cui è distribuito l’attivo l’onere di provare l’effettivo utilizzo delle somme ricevute per il pagamento dei debiti della società.

La vicenda trae origine da un giudizio promosso dalla Alfa S.r.l. che aveva convenuto in giudizio la Beta S.r.l. a socio unico, quale costruttrice e alienante di un bene immobile di cui la parte attrice era utilizzatrice in forza di un contratto di leasing, al fine di condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni derivanti da gravi difetti costruttivi dell’immobile.

Si costituiva in giudizio la Beta S.r.l. la quale, oltre a chiedere il rigetto delle domande attoree, chiamava in garanzia l’impresa individuale Gamma al fine di essere dalla stessa manlevata dagli eventuali pregiudizi economici che avrebbe subito in caso di condanna, sostenendo che fosse quest’ultima - in qualità di subappaltatrice - l’effettiva responsabile dei difetti costruttivi dell’immobile.

Il processo, dopo essere stato interrotto in seguito alla cancellazione dal Registro delle Imprese della Beta S.r.l., veniva riassunto dall’attrice nei confronti del socio unico della Beta S.r.l., il quale si costituiva in giudizio eccependo di non aver ricevuto alcuna somma in sede di liquidazione della società e, pertanto, di non poter essere ritenuto personalmente responsabile dei debiti della società cancellata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2495 c.c..

Il Tribunale di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla Alfa S.r.l., condannava il socio unico della Beta S.r.l. a risarcire i danni subiti dall’attrice, disponendo altresì che – in accoglimento della chiamata in garanzia - l’impresa individuale Gamma dovesse tenere indenne il socio unico della Beta S.r.l. di quanto quest’ultimo avrebbe dovuto corrispondere alla società Alfa S.r.l..

Il socio unico della Beta S.r.l. e l’impresa individuale Gamma proponevano appello avverso la sentenza di primo grado, sostenendo: (i) l’insussistenza dei presupposti per la condanna del socio unico di Beta S.r.l., non avendo quest’ultimo percepito alcunché all’esito della liquidazione della Beta S.r.l., nonché (ii) la carenza di prova circa la sussistenza dei gravi difetti costruttivi dell’immobile.

La Corte d’Appello di Venezia riformava la sentenza di primo grado stabilendo che la responsabilità del socio di una società estinta non possa estendersi all’intero debito della società, se di entità superiore rispetto a quanto riscosso dal socio stesso, posto che altrimenti si configurerebbe una responsabilità diretta e illimitata dei soci per i debiti sociali, in contrasto col principio di responsabilità limitata dei soci delle società di capitali.

Pertanto, nel caso di specie, non avendo il socio unico ricevuto nessuna somma dalla liquidazione della Beta S.r.l., non poteva essere ritenuto responsabile dei debiti della società estinta.

Avverso la sentenza di secondo grado, la Alfa S.r.l. proponeva ricorso per cassazione.

Pronunciandosi sul ricorso, pertanto, la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, ribadendo che il socio unico di una società può essere chiamato a rispondere dei debiti sociali solo fino alla concorrenza delle somme riscosse in sede di liquidazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2495 c.c..

Nel caso di specie, la responsabilità non poteva estendersi al socio, in assenza della prova che egli avesse percepito alcunché in base al bilancio finale di liquidazione. La Suprema Corte ha ribadito, sulla scia del consolidato orientamento nomofilattico, che tale prova grava sul creditore insoddisfatto dalla società, il quale deve provare l’avvenuta distribuzione dell’attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione. Il socio a cui è distribuito l’attivo, invece, ha l’onere di provare di avere effettivamente utilizzato le somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione per il pagamento dei debiti della società.

2024 - Morri Rossetti

cross