La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17151 del 15 giugno 2023, si è pronunciata sulla violazione del patto di intestazione fiduciaria di partecipazione sociale da parte dell’ultimo fiduciario in concorso con altri soggetti cui egli abbia trasferito il bene in luogo del fiduciante. La Suprema Corte ha statuito che tale violazione comporta il sorgere dell’obbligo del risarcimento del danno in capo ai soggetti concorrenti nell’illecito, non ostando né (i) il fatto che l’intestazione fiduciaria sia attuata mediante una catena di diversi soggetti interposti reali, (ii) la mancata vocazione in giudizio dell’ultimo fiduciario inadempiente, trattandosi di un litisconsorzio facoltativo. La vicenda La vicenda trae origine da un giudizio promosso da Tizio, uno dei soci della società Alfa S.r.l., che conveniva in giudizio gli altri tre soci della stessa, per richiedere l’accertamento da parte del giudice di prime cure della previa intestazione fiduciaria della totalità delle quote di partecipazione in Alfa S.r.l. ad una pluralità di soggetti interposti, nonché dichiarare la titolarità di una quota pari al 25% del capitale sociale della medesima in capo alla fiduciante attrice. In particolare, parte attrice sosteneva di aver concluso, assieme ai tre altri soci di Alfa S.r.l., un pactum fiduciae con una terza società, Beta Ltd., avente ad oggetto la totalità delle partecipazioni detenute dai quattro soci in Alfa S.r.l., per effetto del quale a quest’ultima erano state fiduciariamente intestate tutte le partecipazioni. Le partecipazioni nella società Alfa S.r.l., in seguito, erano state ritrasferite per l’intero ai tre soci, inclusa la quota di titolarità dell’attrice. Conseguentemente, l’attrice domandava la condanna dei convenuti alla riconsegna, pro quota, della propria partecipazione e al risarcimento del danno. Il Tribunale di Roma respingeva le domande di parte attrice, con sentenza confermata dalla Corte d’Appello. In particolare, il giudice di secondo grado rilevava che l’attrice aveva dedotto la sussistenza di un’intestazione fiduciaria dell’intero capitale sociale di Alfa S.r.l. alla società Beta Ltd. Pertanto, stante l’interposizione reale nella titolarità delle quote configurata mediante l’instaurazione del rapporto fiduciario, la Corte riteneva che l’appellante non fosse essa stessa socia di Alfa S.r.l. e che neppure l’alienazione delle quote agli altri tre fiducianti potesse in qualche modo rideterminare il trasferimento del 25% del capitale alla medesima. La Corte, inoltre, riteneva non accoglibile la domanda di risarcimento del danno nei confronti di Beta Ltd. in quanto, dopo un’attenta ricostruzione della catena societaria di Alfa S.r.l., aveva rilevato quale effettiva fiduciaria una società diversa. Tizio, soccombente, proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza di secondo grado. La decisione Pronunciandosi sul ricorso, la Suprema Corte ha ribadito la qualificazione dell’intestazione fiduciaria quale contratto avente come causa propria la combinazione di due momenti diversi, ovvero il trasferimento del bene e la sostituzione del fiduciario al fiduciante al fine del compimento di specifici atti, con il fine della cosiddetta spersonalizzazione della proprietà. Il negozio fiduciario si presenta non come unica fattispecie, bensì come casistica più varia, in funzione degli scopi ai quali è preordinato ed ha forma libera. Secondo la Corte di Cassazione, con riferimento al caso in esame, la Corte d’Appello aveva correttamente accertato l’originaria titolarità della quota di Alfa S.r.l. in capo all’attore e l’indebita cessione parziale della stessa ai tre soci in sede di ri-trasferimento, ma aveva erroneamente rigettato la domanda risarcitoria proposta dall’attore. Sul punto, la Corte ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Roma, enunciando il principio di diritto secondo cui “in caso di intestazione fiduciaria di partecipazione sociale, sia pure attuata mediante una catena di diversi soggetti interposti reali, persone fisiche o giuridiche, la violazione del pactum fiduciae da parte dell’ultimo fiduciario, in concorso con altri soggetti cui questi abbia ritrasferito il bene in luogo del fiduciante, comporta il sorgere dell’obbligo in capo ai medesimi di risarcire il danno, in tal modo cagionato al socio originario che abbia visto leso il suo diritto al ritrasferimento del bene, non ostando alla condanna dei concorrenti nell’illecito, i quali abbiano ottenuto il ritrasferimento indebito in loro favore, la mancata evocazione in giudizio dell’ultimo fiduciario inadempiente, trattandosi di un litisconsorzio facoltativo, in cui il creditore ha facoltà di convenire in giudizio anche solo uno o taluno dei condebitori responsabili”. Nel caso di specie, secondo la Cassazione, l’interposizione di un soggetto ulteriore rispetto a Beta Ltd. non avrebbe dovuto distogliere i giudici di secondo grado dalla sostanza del fenomeno, avendo in ogni caso i tre soci di Alfa S.r.l. violato gli accordi intercorsi tra di loro e il socio attore, con legittimazione di quest’ultimo al diritto del risarcimento del danno.