Distribuzione dell’utile e abuso di maggioranza

17 Aprile 2025

Il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di imprese, con sentenza n. 907 del 19 gennaio 2023, ha ribadito che l’abuso della maggioranza è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari qualora queste ultime siano il risultato di una intenzionale attività fraudolenta del socio di maggioranza volta a pregiudicare i diritti dei soci di minoranza uti singuli.

La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di due soci di minoranza di una società per azioni, della delibera assembleare con cui era stato approvato il rinvio a nuovo degli utili dell’ultimo esercizio, decisione assunta con il voto favorevole e determinante del socio di maggioranza.

I due soci di minoranza rappresentavano in giudizio a fondamento della propria domanda che nonostante la società convenuta avesse conseguito utili negli ultimi sei esercizi, era sempre stato deliberato di riportare a nuovo gli stessi. Ciò con la sistematica opposizione del socio di maggioranza alle richieste di distribuzione degli utili avanzate dai soci di minoranza, a cui non era stata fornita alcuna motivazione che potesse giustificare tale scelta.

Dunque, gli attori sostenevano che la reale ragione dell’omessa distribuzione degli utili fosse da ravvisare nell’appartenenza della società convenuta ad un gruppo societario guidato dal socio di maggioranza e, in particolare, nell’esistenza di un contratto di cash pooling che coinvolgeva le società di tale gruppo. Nello specifico, i soci di minoranza ritenevano che il socio di maggioranza avesse un personale interesse a riportare a nuovo gli utili e mantenere così la società liquida, al fine di compensare il saldo attivo delle società virtuose del proprio gruppo (tra cui la convenuta) con quello negativo delle altre società, attraverso il cash pooling.

Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda proposta dagli attori, ritenendo che non possa essere rinvenuto un abuso da parte del socio di maggioranza qualora il voto di quest’ultimo sia il frutto di una sua mera valutazione discrezionale operata sulla base dei suoi interessi, essendo invece necessario provare l’intenzionalità specificamente dannosa del voto. Nel pronunciarsi in questi termini, il Tribunale ha motivato la propria decisione ricordando che i soci non vantano alcun diritto soggettivo alla percezione degli utili, essendo questi ultimi titolari di una mera aspettativa, la cui realizzazione in concreto può essere sacrificata da una decisione della maggioranza, potendo quest’ultima decidere di rinviarne la distribuzione nell’interesse della società.

Alla luce di ciò, nel caso di specie il Tribunale non ha ravvisato alcuna volontà del socio di maggioranza di arrecare un danno ai soci di minoranza.

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