Clausola statutaria di esclusione del socio di S.r.l.

22 Maggio 2025

Con sentenza n. 19179 del 29 dicembre 2022, il Tribunale di Roma, sez. specializzata in materia di impresa, si è pronunciato nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di una delibera assembleare con cui i soci deliberavano, inter alia, di modificare lo statuto prevedendo delle specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa ex art. 2473 bis c.c.

In particolare, il Collegio ha evidenziato le novità introdotte dal legislatore rispetto alla disciplina di cui all’art. 2473 bis c.c., che consente alle società a responsabilità limitata di prevedere nell’atto costitutivo determinate ipotesi di esclusione del socio per giusta causa, accentuando ancora una volta la connotazione personalistica del tipo di società in esame.

P. S.r.l. Unipersonale (“P. S.r.l.”), I.P. S.r.l. e N.C. S.r.l. detenevano rispettivamente una quota pari al 40%, al 20% e al 40% del capitale sociale della società I.F. S.r.l. (la “Società”).

Con delibera dell’assemblea straordinaria tenutasi in data 4 agosto 2020 (la “Delibera”), i soci I.P. S.r.l. e N.C. S.r.l. (rappresentanti congiuntamente il 60% del capitale sociale) deliberavano la modifica dell’art. 25 dello statuto introducendo le seguenti ipotesi di esclusione: a) fallimento del socio; b) esercizio da parte del socio in proprio o per conto di terzi di un’attività in concorrenza con quella sociale, salvo il consenso degli altri soci, successivamente all’introduzione di detta clausola; c) mutamento della compagine sociale del socio, quando lo stesso sia a sua volta una società, senza il consenso dei restanti soci della partecipata; d) inadempimento del socio agli obblighi assunti nei confronti della Società o di altri soci, funzionali al perseguimento dell’oggetto sociale, come previsto nell’atto costitutivo, in scrittura privata autenticata o non disconosciuta.

La Delibera veniva assunta con il voto contrario del socio P. S.r.l. che ne contestava il contenuto rilevando inter alia profili di illegittimità e nullità delle singole cause di esclusione introdotte.

Per questa ragione, P. S.r.l. conveniva in giudizio la Società dinanzi al Tribunale di Milano chiedendo l’annullamento della Delibera previa sospensione di quest’ultima stante la palese illegittimità della stessa.

Con sentenza n. 19179 del 29 dicembre 2022, il Tribunale di Roma, sez. specializzata in materia di impresa, ha precisato che per inserire nello statuto ipotesi di esclusione del socio è essenziale la sussistenza dei seguenti requisiti congiunti: (i) specificità e (ii) giusta causa.

In particolare, il Tribunale di Roma ha chiarito che:

  • il requisito della specificità rende necessaria la determinazione nell’atto costitutivo delle fattispecie che, incidendo sulla permanenza del vincolo societario, consentono di estromettere il socio dalla Società. Pertanto, risultano illegittime tutte le clausole che introducono generiche “gravi inadempienze del socio” senza indicare specificatamente le tipologie di comportamento che incidono sul rapporto societario al punto tale da prevedere l’esclusione del socio;
  • il requisito della “giusta causa” comporta la necessità di stabilire nello statuto quali eventi per la Società sono considerati “a priori” (e non a posteriori) di grave turbativa, tali da determinare l’allontanamento di un socio, al fine di garantire l’ordinato sviluppo dell’attività sociale. Si tratta quindi di una giusta causa di tipo “soggettivo”, specifica per una determinata collettività che la stabilisce e che potrebbe non essere applicabile o generalizzabile al di fuori di essa.

Per queste ragioni, il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda attorea ritenendo sussistenti i requisiti di specificità e giusta causa nelle ipotesi di esclusione sopradescritte.

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