Legittimità della sottoscrizione parziale dell’aumento di capitale deliberato ai sensi dell’art. 2482-ter c.c.

30 Maggio 2025

Il Tribunale di Brescia, Sez. spec. in materia di impresa, con ordinanza del 10 febbraio 2025, ha ritenuto legittima la sottoscrizione parziale di un aumento di capitale di una società a responsabilità limitata deliberato ai sensi dell’art. 2482-ter c.c., stabilendo che in mancanza di una previsione statutaria o assembleare che imponga la sottoscrizione integrale in proporzione alla propria quota, la stessa non può essere considerata invalida.

La vicenda trae origine da una delibera assembleare di una società a responsabilità limitata che, in seguito a gravi perdite patrimoniali, aveva azzerato il capitale sociale, ricostituendolo con contestuale aumento del medesimo ai sensi di quanto disposto dall’art. 2482-ter c.c.. Il socio di minoranza della società, dopo aver dichiarato la propria volontà di esercitare solo parzialmente il proprio diritto di sottoscrizione, procedeva al versamento delle relative somme, anche mediante compensazione parziale di un credito vantato dallo stesso a titolo di finanziamento soci.

A seguito di tale versamento, la società eccepiva al socio di minoranza la validità della sottoscrizione parziale dell’aumento di capitale, sostenendo che il diritto di sottoscrizione potesse essere esercitato solo “integralmente”, e non anche in misura parziale. In forza di ciò, ritenuta illegittima la sottoscrizione parziale, procedeva ad estromettere il socio dalla compagine sociale.

A fronte del diniego da parte della società di accettare la sottoscrizione parziale del socio di minoranza, quest’ultimo proponeva ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. e, in subordine, ex art. 670, n. 1, c.p.c., domandando al Tribunale adito, in via d’urgenza, l’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’avvenuto esercizio del proprio diritto di sottoscrizione, con conseguente accertamento e iscrizione presso il medesimo Registro della propria qualità di socio. In subordine, inoltre, chiedeva la concessione del sequestro giudiziario della quota sociale a lui spettante, con nomina propria a custode.

Si costituiva in giudizio la società, eccependo il difetto di legittimazione attiva del ricorrente per perdita della qualità di socio, nonché l’inammissibilità del ricorso per mancata richiesta di sospensione della delibera assunta ai sensi dell’art. 2482-ter c.c..

Il Tribunale di Brescia ha respinto le eccezioni sollevate dalla società resistente. In primo luogo, con riferimento all’eccezione relativa alla legittimazione attiva del ricorrente, ha ribadito – come già affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 26773/2019 – che il difetto di legittimazione attiva non può fondarsi proprio sul fatto che l’istante assumere essere “contra legem” e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti, in quanto ciò risulterebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio espresso dall’art. 24, c. 1, della Costituzione.

Quanto all’esercizio parziale del diritto di opzione, il Tribunale ha affermato che, in assenza di limiti statutari o deliberativi, la sottoscrizione parziale di un aumento di capitale sociale, anche se deliberato ex art. 2482-ter c.c., risulta pienamente legittima, in quanto l’art. 2481-bis c.c. ammette la possibilità “che la quota proporzionale di aumento sia sottoscritta dal singolo socio solo in parte rispetto all’intera quota spettante”, con redistribuzione della parte inoptata. Secondo il Tribunale, contrariamente si finirebbe per “obbligare i soci a mantenere inalterata la misura della originaria partecipazione, e ciò anche quando la loro volontà sia eventualmente diversa, vincolo che mal si concilierebbe con il principio di autonomia contrattuale, in assenza di un superiore interesse meritevole di tutela”.

Il Tribunale, pur riconoscendo il fumus boni iuris e la sussistenza del periculum in mora, ha ritenuto non sussistente il requisito della “residualità” per l’adozione della misura ex art. 700 c.p.c., ordinando tuttavia il sequestro giudiziario della quota.

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