Revoca della delibera di trasformazione

30 Giugno 2025

Con sentenza n. 6701 del 1° agosto 2022, il Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di impresa, si è pronunciato nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di una delibera assembleare con cui i soci avevano approvato la ri-trasformazione della società da S.p.A. a S.r.l.

Il Collegio ha esaminato in particolare la relazione tra la revoca di una delibera di trasformazione societaria e il diritto di recesso del socio, riconoscendo che è possibile revocare la delibera di trasformazione anche dopo la sua iscrizione presso il Registro delle Imprese e, di conseguenza, procedere con una trasformazione uguale e contraria rispetto a quella che aveva originato l’esercizio del diritto di recesso.

Echidna S.p.A. (“Echidna”) detiene una partecipazione pari al 25% del capitale sociale di Viridis Energia S.r.l. (“Viridis” o la “Società”).

In data 20 dicembre 2019 l’assemblea della Società deliberava la trasformazione della stessa da S.r.l. in S.p.A. Tale delibera assembleare veniva iscritta presso il Registro delle Imprese in data 17 gennaio 2020 (la “Prima Delibera”) e, in seguito, Echidna esercitava il recesso mediante pec trasmessa il 31 gennaio 2020.

Tuttavia, in data 13 marzo 2020, l’assemblea deliberava la ri-trasformazione della Società da S.p.A. a S.r.l. (la “Seconda Delibera”) e, in data 31 marzo 2020, Echidna comunicava nuovamente il proprio recesso dalla Società.

Echidna, quindi, conveniva in giudizio la Società impugnando la Seconda Delibera  chiedendo al Tribunale di Milano di:

  • dichiarare in via principale la nullità della Seconda Delibera ai sensi dell’art. 2379 c.c.;
  • in subordine, di dichiararne l’annullamento ai sensi dell’art. 2377 c.c.;
  • di accertare l’ininfluenza della Seconda Delibera in relazione all’atto di recesso esercitato in data 31 gennaio 2020;
  • in via ulteriormente subordinata, di condannare Viridis al risarcimento del danno ex art 2500 bis c.c.

In particolare, l’attrice sosteneva che la Seconda Delibera dovesse considerarsi nulla o annullabile in quanto adottata dopo l’iscrizione della Prima Delibera presso il Registro delle Imprese, momento dopo il quale secondo la stessa quest’ultima sarebbe divenuta irrevocabile ex art. 2500-bis c.c.

La Società convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare che Echidna non avesse diritto di recedere ex art. 2473 c.c. per avere espresso il proprio consenso alla trasformazione della Società da S.r.l. a S.p.A.

Con sentenza n. 6701 del 1° agosto 2022, il Tribunale di Milano ha rigettato le domande attoree e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di Viridis, ha dichiarato l’inefficacia del recesso esercitato da Echidna in data 31 gennaio 2020 e l’invalidità di quello successivamente comunicato in data 31 marzo 2020.

Nel dettaglio, il Tribunale di Milano ha richiamato la disciplina di cui all’art. 2437-bis c.c. quale ius poenitendi attribuito alla Società a seguito dell’esercizio del diritto di recesso da parte del socio. L’art. 2437-bis, comma 3, c.c. concede infatti alla società novanta giorni per revocare la delibera che legittima il diritto di recesso.

Secondo il Giudice di prime cure, non è corretto limitare la portata della revoca di cui al terzo comma dell’art. 2437 bis c.c. invocando l’interferenza della stessa con il disposto dell’art. 2500-bis c.c. Quest’ultimo, infatti, ha natura meramente processuale, poiché impedisce la caducazione di un atto invalido di trasformazione a seguito dell’iscrizione della relativa delibera presso il Registro delle Imprese, prevedendo solo una tutela risarcitoria.

Nella fattispecie esaminata si discute, invece, sull’ammissibilità della revoca di un atto di trasformazione. Secondo il Tribunale di Milano, a tale domanda va data risposta affermativa, a fronte del disposto dell’art. 2437-bis, comma 3, c.c.

In sostanza, è legittima l’adozione di una delibera che disponga la trasformazione uguale e contraria a quella che ha comportato l’esercizio del diritto di recesso del socio. Tale delibera di ri-trasformazione preclude ex lege l’esercizio del diritto di recesso da parte del socio dissenziente o, se già esercitato, lo rende inefficace venendo meno il presupposto legittimante.

In conclusione, nel caso di specie, l’effetto della Seconda Delibera è di precludere l’esercizio del recesso da parte del socio e, se esercitato, di renderlo inefficace.

Per le ragioni sopra indicate, il recesso esercitato legittimamente da Echidna il 31 gennaio 2020 è divenuto inefficace dopo la Seconda Delibera iscritta al Registro Imprese il 17 marzo 2020, adottata nel termine di 90 giorni al fine di revocare la Prima Delibera legittimante il recesso. La delibera di ri-trasformazione, infatti, essendo stata assunta debitamente nell’ambito dello ius poenitendi dalla Società, facendo venire meno le modifiche che avevano giustificato il recesso, rende lo stesso inefficace.

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