Opzione put e patto leonino

25 Luglio 2025

Con sentenza n. 3696 dell’8 maggio 2023, il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ha confermato un proprio precedente orientamento ribadendo che, affinché operi il divieto di patto leonino previsto dall’art. 2265 c.c., è necessario che l’esclusione dalla partecipazione agli utili o alle perdite assuma carattere assoluto e costante.

A.T. acquisiva da V.A., D.O.B., L.R.C., A.D., D. S.r.l. (i “Venditori”) una partecipazione pari al 2% del capitale sociale della società K. S.p.A. (la “Società”), per un corrispettivo pari a Euro 2.000.000,00.

Contestualmente a tale compravendita, A.T. e i Venditori sottoscrivevano un ulteriore contratto che prevedeva la concessione, da parte dei Venditori, di un’opzione put, esercitabile da A.T. tra il mese di gennaio e giugno 2020, qualora non fossero stati raggiunti dalla Società specifici obiettivi economico-patrimoniali entro il 31 dicembre 2019 (l’“Opzione Put”).

In seguito al mancato raggiungimento da parte della Società degli obiettivi economico – patrimoniali previsti nel contratto di opzione, A.T. esercitava l’Opzione Put.

I Venditori non provvedevano ad adempiere quanto previsto dal contratto di opzione e, per tale motivo, A.T. agiva in giudizio al fine di accertare e far dichiarare l’inadempimento dei Venditori all’obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita delle azioni in seguito all’esercizio dell’Opzione Put e, per l’effetto, di pronunciare una sentenza costitutiva che produca i medesimi effetti del contratto definitivo di compravendita non concluso.

I Venditori si costituivano in giudizio deducendo, inter alia, la nullità dell’accordo per la violazione del patto leonino ex art. 2265 c.c..

Con sentenza n. 3696 dell’8 maggio 2023, il Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di impresa, ha confermato l’ormai pacifico orientamento giurisprudenziale diffusosi in materia, chiarendo che, affinché operi il limite all’autonomia statutaria previsto dall’art. 2265 c.c., è necessario che l’esclusione dalla partecipazione agli utili o alle perdite assuma carattere:

  • assoluto, in quanto la norma fa riferimento all’esclusione “da ogni” partecipazione agli utili o alle perdite, escludendo quindi ipotesi in cui la partecipazione sia condizionata (ed alternativa rispetto all’esclusione in relazione al verificarsi, o non della condizione); e
  • costante, poiché tale esclusione deve riflettere stabilmente la posizione del socio all’interno della compagine sociale, così come delineata nel contratto di società.

Inoltre, secondo il Tribunale di Milano, la nullità di una clausola che esclude in modo assoluto e continuativo un socio dalla partecipazione alle perdite, in violazione del divieto di patto leonino, può configurarsi solo se tale previsione sia inserita fin dall’origine del rapporto sociale e sia quindi tale da alterare la causa del contratto sociale.

Diversamente, una clausola di opzione di vendita pattuita successivamente costituisce una normale vicenda circolatoria della partecipazione e non incide sulla causa del contratto sociale, non determinando un’esclusione assoluta e costante dalla partecipazione agli utili o alle perdite.

Per questi motivi, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda attorea, ritenendo che l’Opzione Put fosse valida ed efficace, non incorrendo nel divieto di cui all’art. 2265 c.c..

2026 - Morri Rossetti


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