Il Tribunale di Roma, Sez. spec. in materia di imprese, con sentenza del 22 settembre 2016 si è pronunciato in tema di delibere assembleari di S.r.l. c.d. “self‑executing”, statuendo che anche queste ultime possono essere sospese, in quanto idonee a produrre effetti giuridici ulteriori e perduranti rispetto a quelli attinenti alla mera esecuzione della delibera. Inoltre, il Tribunale ha sancito l’inderogabilità del diritto dei soci di S.r.l. di convocare direttamente l’assemblea sugli argomenti da essi sottoposti alla discussione assembleare, ai sensi dell’art. 2479 c.c., nel caso di inerzia dell’organo gestorio. La vicenda La controversia trae origine dalla richiesta da parte di Beta S.r.l. – in qualità di socia al 50% della società Alfa S.r.l. – inoltrata all’amministratore unico Tizio, titolare del restante 50% del capitale sociale di Alfa S.r.l., di convocare l’assemblea dei soci con all’ordine del giorno le dimissioni dell’amministratore stesso. A seguito dell’inerzia dell’amministratore unico, Beta S.r.l., ritenendo tale comportamento ingiustificato, procedeva a convocare direttamente l’assemblea ai sensi di quanto previsto dall’art. 2479 c.c., nel corso della quale, in assenza dell’altro socio Tizio, deliberava la revoca per giusta causa di quest’ultimo dalla carica amministratore unico, nominando al suo posto Caio, legale rappresentante della stessa Beta S.r.l.. Il giorno successivo, Tizio veniva a conoscenza delle delibere assunte in sede assembleare e, pertanto, procedeva ad impugnare la delibera assunta in sua assenza, al fine di sentirne dichiarare la nullità, ovvero ottenerne l’annullamento, sostenendo che: (i) la convocazione fosse stata disposta da un soggetto privo dei necessari poteri, in violazione dello statuto, che riservava esclusivamente agli amministratori il potere di convocare l’assemblea; (ii) l’assemblea si era tenuta senza consentire al socio assente la possibilità di discuterne i punti all’ordine del giorno; (iii) sussisteva un conflitto di interessi determinante in capo a Caio, che, agendo quale rappresentante di Beta S.r.l., aveva deliberato la propria nomina ad amministratore unico di Alfa S.r.l.. Inoltre, nella sede cautelare strumentale al giudizio di cognizione, domandava la sospensione dell’efficacia di tale delibera. Nelle more del giudizio cautelare si costituiva Alfa S.r.l. che, asserendo l’inammissibilità dell’istanza di sospensione cautelare, ne domandava il rigetto. La decisione Il Tribunale di Roma, Sez. spec. in materia di imprese, ha respinto in via preliminare l’eccezione di inammissibilità dell’istanza cautelare, chiarendo che anche le deliberazioni cosiddette “self‑executing” – tra cui sono ricomprese le delibere di nomina o revoca dell’organo amministrativo, la cui esecuzione avviene immediatamente mediante l’insediamento dei nuovi amministratori – possono essere sospese. In particolare, il Tribunale ha precisato che il concetto di “esecuzione” deve essere inteso come “efficacia”, ovvero come idoneità dell’atto deliberativo a produrre effetti giuridici ulteriori nel tempo. Da ciò consegue che la sospensione dell’efficacia di una delibera self-executing, quale quella di nomina dell’amministratore, può essere richiesta quando si deducano vizi che incidono sulla validità della nomina e sulla prosecuzione dell’attività gestoria. Quanto alla questione della legittimazione dei soci alla convocazione diretta dell’assemblea di S.r.l., il Tribunale ha evidenziato che la disciplina della convocazione per tale tipo societario è autonoma e autosufficiente, escludendo la possibilità di applicare analogicamente l’art. 2367 c.c. in materia di società per azioni. Alla presunta lacuna dell’art. 2479‑bis c.c., che si limita a disciplinare le modalità di convocazione, il legislatore ha supplito valorizzando il ruolo centrale dei soci che, ai sensi dell’art. 2479 c.c., qualora rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, hanno il potere di sottoporre all’assemblea determinati argomenti dagli stessi individuati. Tale facoltà, per via estensiva, comprende anche quella di convocare direttamente l’assemblea sui medesimi argomenti, pur non essendo il suddetto potere libero, essendo condizionato all’inerzia dell’organo gestorio. qualora l’organo gestorio rimanga inerte. Tale potere di convocazione diretta, inoltre, secondo il Tribunale costituisce una regola di garanzia inderogabile, non potendo essere escluso da una specifica previsione statutaria che preveda solo in capo all’organo amministrativo il potere di convocazione dell’assemblea. Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale ha osservato che Beta S.r.l., in qualità di socia di Alfa S.r.l., aveva chiesto all’amministratore unico di convocare l’assemblea e, pertanto, di fronte all’inerzia iniziale e alla tardiva convocazione della stessa da parte dell’amministratore unico, il Tribunale ha ritenuto legittima la convocazione diretta. Quanto, infine, al dedotto conflitto di interessi, il Tribunale ha affermato che non sussiste alcuna contrapposizione tra l’interesse particolare del socio che nomini il proprio rappresentante e l’interesse della società. L’art. 2479‑ter c.c. richiede infatti il configurarsi di un conflitto determinante, che secondo il giudice non sussiste nel caso in cui il legale rappresentante di un socio abbia votato la propria nomina ad amministratore. Alla luce di ciò, il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare di sospensione della delibera assunta.