Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di imprese, con ordinanza del 15 marzo 2023, ha affrontato il tema della legittimità del recesso consensuale, inteso come scioglimento del rapporto sociale tra il singolo socio e la società – previo consenso unanime degli altri soci e con la conseguente liquidazione della partecipazione – anche in assenza di una causa di recesso legale o statutaria. L’ordinanza in commento si inserisce nel più ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale volto a chiarire l’ammissibilità e i limiti di tale fattispecie nell’ambito della disciplina delle società di capitali. La vicenda La vicenda trae origine dal giudizio promosso, ai sensi degli articoli 700 c.p.c. e 2476, comma 2, c.c., dalla signora A.I., titolare di una partecipazione pari all’1,65% del capitale sociale della Igea Radiodiagnostica Frattamaggiore S.r.l. (la “Società”). La ricorrente conveniva in giudizio la Società e gli altri soci, chiedendo – inter alia – l’accertamento della propria qualità di socia e la dichiarazione di nullità del recesso che le era stato attribuito. In particolare, la ricorrente riferiva che, in occasione di una richiesta di accesso alla documentazione sociale, tale diritto le era stato negato dall’amministratore, il quale aveva giustificato il rifiuto sostenendo che la stessa fosse receduta dalla Società. I resistenti, costituendosi in giudizio, sostenevano che la socia avesse esercitato il recesso per fatti concludenti. A sostegno di tale tesi, gli stessi adducevano che la Società aveva provveduto a liquidarle la partecipazione, mediante l’utilizzo di riserve disponibili, per un importo complessivo di Euro 96.000,00, in sette bonifici separati, ognuno dei quali indicava nella causale “acquisto della quota pari all’1,65%”. Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso della signora A.I., ritenendo che il recesso si fosse validamente perfezionato per fatti concludenti. Avverso tale decisione, la socia proponeva reclamo dinanzi al Collegio. La socia evidenziava che il recesso, per essere valido ed efficace, avrebbe dovuto rispettare specifici requisiti di forma e di sostanza, che tuttavia non risultavano osservati. Rilevava, inoltre, che il provvedimento impugnato non individuava né la causa del recesso né la forma prescritta dall’articolo 9 dello statuto, né le ulteriori procedure previste, richiamando piuttosto una forma di scioglimento consensuale del rapporto sociale tra la società e il singolo socio. La socia contestava altresì la configurabilità di un recesso per fatti concludenti, rilevando l’assenza di comportamenti chiari e inequivocabili idonei a manifestare la volontà di recedere. Per le ragioni su esposte, la socia deduceva, in via principale, l’illegittimità del recesso consensuale, sostenendo che si trattava di un istituto non previsto né dalla legge né dallo statuto sociale; in via subordinata, precisava che, anche ammettendone la validità, esso richiedeva comunque una deliberazione unanime dei soci, non potendo essere desunto da comportamenti concludenti o da dichiarazioni extra-assembleari. La decisione Il Tribunale di Napoli, condividendo integralmente le argomentazioni e le conclusioni del giudice di primo grado, ha rigettato il reclamo ritenendo infondata nel merito la domanda proposta dalla socia. Il Collegio ha affermato la legittimità del cosiddetto recesso consensuale, qualificandolo come una modifica consensuale del contratto sociale, realizzata mediante il consenso unanime dei soci volto a consentire l’uscita di un socio e la contestuale liquidazione della sua partecipazione. Secondo il Tribunale, non sussistono ragioni di ordine sistematico per escludere che i soci, pur in assenza di una causa legale o convenzionale di recesso, possano concordare la fuoriuscita di uno di essi, avvalendosi delle modalità di liquidazione previste dall’art. 2473 c.c., anche mediante l’utilizzo di risorse sociali, purché nel rispetto dei limiti stabiliti dalla medesima disposizione. Tale impostazione trova conferma sia nella possibilità, riconosciuta dalla dottrina, di prevedere statutariamente il recesso ad nutum, sia nella scelta del legislatore di ammettere in ogni caso il recesso nelle società a responsabilità limitata costituite a tempo indeterminato. Il Tribunale di Napoli ha inoltre precisato che non sussiste alcuna necessità di subordinare la validità del recesso consensuale all’adozione di una delibera assembleare. La richiesta di consenso unanime dei soci, infatti, risponde all’esigenza di evitare un possibile pregiudizio per gli altri partecipanti derivante dall’accrescimento delle loro quote e dalla conseguente alterazione delle maggioranze sociali. Poiché il recesso incide su un diritto individuale del socio – ossia sulla sua partecipazione al capitale sociale in misura determinata – la sua efficacia presuppone l’assenso di tutti i soci, ma non una manifestazione di volontà dell’ente in quanto tale. Ne consegue che, ai fini della validità del recesso consensuale, non è richiesta una delibera unanime dell’assemblea, bensì il consenso unanime dei soci considerati nella loro qualità di singoli titolari di diritti individuali, e non di membri dell’organo collegiale.