Con la sentenza n. 20546 del 27 giugno 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che la mera rimozione di un vincolo alla circolazione delle azioni – indipendentemente dal fatto se tale modifica abbia o meno una rilevanza sostanziale rispetto alla precedente disciplina statutaria – conferisce al socio di società per azioni la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 2, lett. b), c.c.. La vicenda La controversia trae origine da una modificazione dello statuto di Beta S.p.A., consistente nella rimozione dell’obbligo per il socio che intenda cedere le proprie azioni di offrirle in prelazione agli altri soci in caso di trasferimento a società controllate dallo stesso socio cedente. Intervenuta tale modifica statutaria, il socio di maggioranza Gamma S.p.A. cedeva la propria partecipazione del 52,13% a Delta S.r.l., società veicolo costituita ad hoc e a sua volta partecipata da Gamma S.p.A. per il 51%. Alfa S.r.l., azionista di minoranza di Beta S.p.A., esercitava il proprio diritto di recesso a seguito di tali vicende e, successivamente alla contestazione da parte di Beta S.p.A. dell’esistenza del diritto di recesso, conveniva in giudizio la società al fine di ottenere la condanna di quest’ultima alla liquidazione del valore della partecipazione. In particolare, Alfa S.r.l. domandava al Tribunale di Firenze di accertare e dichiarare che la modifica statutaria comportava una rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni, integrando così una causa di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 2, lett. b) c.c.. Il Tribunale di Firenze, ritenuto che la modifica della clausola statutaria non costituiva una rimozione sostanziale del vincolo alla circolazione, rigettava la domanda proposta da Alfa S.r.l.. In seguito alla conferma, da parte della Corte d’Appello di Firenze, dell’orientamento del Tribunale di Firenze sull’inesistenza del diritto di recesso non essendoci stata, nel caso di specie, una rimozione sostanziale di alcun vincolo alla circolazione delle azioni, Alfa S.r.l. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, rappresentando in particolare che, nella valutazione sulla sussistenza della causa di recesso ex art. 2437 c.c., la Corte d’Appello aveva erroneamente interpretato la norma codicistica, ritenendo che la modifica statutaria dovesse soddisfare un requisito di rilevanza sostanziale ai fini del recesso. La decisione La Corte di Cassazione, contrariamente a quanto sostenuto dalle corti di merito, ha statuito che è sufficiente che la modifica statutaria abbia rimosso un limite alla circolazione delle azioni, non occorrendo, invece, che tale modifica ricopra una “rilevanza sostanziale”. A supporto di ciò, la Suprema Corte ha ricordato che, al comma 1, lett. a) dell’art. 2437 c.c., riguardante l’ipotesi di recesso a seguito dell’assunzione di una delibera concernente modifiche della clausola dell’oggetto sociale, il legislatore ha espressamente previsto che ai fini del recesso tali modifiche debbano consentire un cambiamento significativo dell’attività della società. La stessa esigenza non è prevista per la modifica delle clausole sulla circolazione delle azioni di cui al comma 2, lett. b) e ciò perché il diritto di recesso in tale ipotesi non è inderogabile: lo statuto può escluderlo o disciplinarlo diversamente. In sintesi, quando il legislatore ha deciso di rafforzare le ipotesi di recesso prevedendo una particolare rilevanza di una determinata attività, lo ha espressamente specificato. La Suprema Corte ha rilevato inoltre che l’introduzione di un criterio di “sostanzialità” della modifica comporterebbe valutazioni discrezionali e soggettive incompatibili con l’esigenza di certezza degli assetti societari. Pertanto, nel caso di specie, rilevato che i giudici di merito avevano introdotto surrettiziamente un requisito non previsto dalla legge, la Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso proposto da Alfa S.r.l., statuendo la legittimità del recesso da Beta S.p.A. ex art. 2437, comma 2, lett. b) c.c. e rinviando la causa alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, per la determinazione del valore di liquidazione della partecipazione in Beta S.p.A..