S.r.l.: è nullo l’atto dell’amministratore che modifica sostanzialmente l’oggetto sociale senza decisione dei soci

28 Novembre 2025

Con sentenza del 27 gennaio 2020, n. 1722, il Tribunale di Roma (Sez. spec. In materia d’impresa), ha affermato che l’atto compiuto dall’amministratore di una S.r.l. senza la previa decisione dei soci ex art. 2479, co. 2, n.5 c.c. – quando comporta una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci – è nullo e tale nullità è opponibile ai terzi quale limite legale ai poteri di rappresentanza dell’amministratore.

L’amministratore unico di Alfa S.r.l. (Tizio) costituiva Beta S.r.l., inizialmente interamente partecipata da Alfa S.r.l., e vi conferiva un complesso immobiliare che, per valore e consistenza, esauriva di fatto il patrimonio di Alfa S.r.l. Poco dopo la costituzione di Beta S.r.l. venivano deliberati due aumenti di capitale della stessa, sottoscritti unicamente da Tizio e dal figlio. A valle di tali operazioni, Alfa S.r.l. – a fronte di un conferimento immobiliare, effettuato in origine, dal valore di mercato stimato in circa Euro 630.000 – risultava diluita nella propria partecipazione al capitale sociale di Beta S.r.l., di cui Alfa S.r.l. arrivava a detenere una quota rappresentante soltanto il 14,29% del capitale sociale.

Caio (socio di Alfa S.r.l.) e Alfa S.r.l. agivano in giudizio contro Tizio, il figlio e Beta S.r.l., chiedendo la nullità o alternativamente l’annullabilità sia dell’atto costitutivo di Beta S.r.l., sia del conferimento dell’immobile eseguito da Alfa S.r.l. a favore della neo-costituita. Tra i motivi:

  • l’asserita carenza di poteri in capo a Tizio, poiché l’assemblea di Alfa S.r.l. aveva già nominato Caio come nuovo amministratore, a fronte della revoca di Tizio, in data antecedente la costituzione di Beta S.r.l. e del relativo conferimento (nomina che, tuttavia, non risultava ancora iscritta nel Registro delle Imprese);
  • la violazione dell’art. 2479, co. 2, n.5, c.c., atteso che il conferimento svuotava il patrimonio di Alfa S.r.l. e ne stravolgeva l’oggetto sociale, nonché dell’articolo dello statuto di Alfa S.r.l. che subordinava gli atti di straordinaria amministrazione all’autorizzazione assembleare.

Il Tribunale ha accolto la domanda di nullità del conferimento dell’immobile di Alfa S.r.l. in Beta S.r.l., posto in essere da Tizio senza l’autorizzazione da parte dell’assemblea e con l’occasione ha ribadito la distinzione tra due tipologie di atti “ultra vires”, ovvero gli atti posti in essere dall’amministratore di società in violazione alle limitazioni dei suoi poteri che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina:

  • gli atti “ultra vires” non modificativi – ossia estranei all’oggetto sociale ma non idonei a mutarlo in via permanente – i quali rimangono validi verso i terzi in base all’art. 2475-bis c.c., salvo la prova dell’exceptio doli (quindi che il terzo abbia intenzionalmente agito a danno della società); e
  • gli atti “ultra vires” che determinano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, i quali sono preclusi agli amministratori senza una decisione dei soci (art. 2479, co. 2, n.5 c.c.). Questa riserva integra un limite legale alla rappresentanza, opponibile ai terzi a prescindere dalle loro intenzioni, la cui sanzione in caso di inosservanza non è l’annullabilità dell’atto posto in essere, bensì la nullità (art. 1418, co.1, c.c.).

Applicando tali principi, il collegio ha qualificato il conferimento che esaurisce il patrimonio della conferente quale atto “ultra vires” che determina una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, con relativo grado di rischio dell’investimento dei soci, accogliendo pertanto la domanda degli attori e dichiarandone la nullità.

Il Tribunale ha invece rigettato la richiesta di nullità dell’atto costitutivo di Beta S.r.l. Lo stesso ha affermato che (i) sebbene l’amministratore Tizio fosse stato revocato alla data dell’atto costitutivo di Beta S.r.l., la nomina del nuovo amministratore non era ancora stata iscritta al Registro Imprese, con la conseguenza che Tizio figurava ancora quale amministratore di Alfa S.r.l. e (ii) che la mera costituzione di una società interamente partecipata non realizza, di per sé, una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale della costituente, né un’operazione straordinaria che richieda autorizzazione assembleare ai sensi della clausola statutaria della società. Ciò che aveva comportato la modifica sostanziale dell’oggetto sociale di Alfa S.r.l., infatti, era stato il conferimento dell’intero patrimonio nella controllata. L’atto costitutivo di Beta S.r.l., pertanto, non poteva essere dichiarato nullo in quanto una volta avvenuta l’iscrizione della società presso il Registro delle Imprese, la nullità della stessa può essere pronunciata solo nei casi tassativi previsti dall’art. 2332 c.c., che esulano dall’ipotesi in esame.

Ne discende che la nullità del conferimento non travolge la valida costituzione della società conferitaria, mentre la nullità che colpisce l’atto di conferimento dell’immobile si riflette esclusivamente sulla consistenza del patrimonio e del capitale sociale di Beta S.r.l.

2026 - Morri Rossetti


Morri Rossetti S.t.p. S.r.l.

Sede legale: Piazza Eleonora Duse, 2 - 20122 Milano
Codice Fiscale/Partita IVA 04110250968
Registro delle Imprese di Milano n. 04110250968
Capitale Sociale 100.000,00 i.v.
cross