Il diritto di recesso del socio di S.p.A. in caso di modifica della clausola dell’oggetto sociale

15 Gennaio 2026

La Corte d’Appello di Roma, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, con sentenza del 15 settembre 2025, n. 5404, ha precisato che il diritto di recesso ex art. 2437, comma 1, lett. a), c.c. spetta ai soci di una S.p.A. che non abbiano concorso all’adozione di una delibera assembleare di modifica dell’oggetto sociale solo qualora tale modifica sia idonea a incidere in modo radicale sul rischio e sulla convenienza dell’investimento. In tale prospettiva, la cessione di un ramo d’azienda non è di per sé sufficiente a far sorgere il diritto di recesso, occorrendo che tale operazione comporti un cambiamento significativo dell’attività sociale della società.

La controversia trae origine dall’azione promossa da alcuni soci di una società cooperativa per azioni, operante nel settore bancario, i quali hanno agito nei confronti della società medesima, al fine di ottenere l’accertamento della validità ed efficacia del recesso, da essi esercitato a seguito di un’operazione di cessione di ramo d’azienda posta in essere dalla stessa società. Tale iniziativa era stata assunta dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere favorevole dell’assemblea dei soci, chiamata a svolgere nel caso di specie una funzione meramente consultiva.

Nel quadro del giudizio di primo grado, pendente dinanzi al Tribunale di Roma, il giudice ha ritenuto infondata la domanda formulata dalla parte attorea, non ritenendo integrata la fattispecie ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. a), c.c., in quanto l’assemblea non aveva formalmente deliberato una modifica dell’oggetto sociale.  

Avverso tale decisione, i soci hanno proposto appello, deducendo che la cessione del ramo d’azienda e la conseguente riorganizzazione interna avrebbero determinato una modificazione essenziale dell’organizzazione sociale, tale da incidere sul programma economico originario della società e, pertanto, idonea a integrare la fattispecie di cui all’art. 2437, comma 1, lett. a), c.c.

La Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto, ritenendo infondati i motivi di doglianza prospettati dai soci.

In primis, la Corte ha ritenuto non condivisibile l’impostazione seguita dal giudice di prime cure, secondo cui l’assenza di una formale delibera di modifica dell’oggetto sociale sarebbe, di per sé, sufficiente a escludere la sussistenza del presupposto del diritto di recesso di cui all’art. 2437, comma 1, lett. a), c.c., valorizzando invece una valutazione sostanziale, volta a verificare se la cessione del ramo d’azienda avesse determinato una modificazione essenziale dell’oggetto sociale della società.

Il giudice ha precisato che il diritto di recesso incide su un difficile equilibrio tra contrapposte e differenti esigenze, quali quelle del socio a non vedere stravolte le condizioni di rischio connesse alla propria partecipazione sociale e quelle dei creditori della società, i quali fanno legittimo affidamento sulla stabilità di un determinato capitale sociale.

In particolare, il Collegio ha osservato come l’operazione di cessione posta in essere dal Consiglio di Amministrazione non abbia comportato alcuna modifica di fatto dell’oggetto sociale: la società, a fronte dell’operazione, ha continuato a svolgere la medesima attività bancaria svolta in precedenza, seppure mediante un numero inferiore di filiali. I giudici, pertanto, hanno escluso il sorgere del diritto di recesso, ritenendo che, nella fattispecie, non si sia verificata un’alterazione apprezzabile del profilo di rischio, né una diversa valutazione della convenienza dell’investimento da parte dei soci. Tanto precisato, la Corte ha altresì osservato, nel quadro del giudizio, come la società convenuta non abbia assunto, a seguito dell’operazione in questione, l’assetto di una holding, fattispecie nella quale si riconoscerebbe il legittimo operare del diritto di recesso, ma abbia continuato a svolgere attività operativa.

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