La revoca della delibera assembleare che legittima il recesso del socio nelle S.p.A.

30 Gennaio 2026

La Corte di Cassazione Civile, Sezione I, con la sentenza del 5 giugno 2025, n. 15087, si è espressa in tema di efficacia del recesso esercitato dal socio di società per azioni, ribadendo che il recesso costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, subordinato alla condizione risolutiva rappresentata alternativamente dall’intervento, nel termine di 90 giorni, della revoca della delibera che lo legittima e dallo scioglimento della società, ai sensi dell’art. 2437-bis, comma 3, c.c.. In tale prospettiva, per effetto della deliberazione di revoca o di scioglimento, il socio receduto riacquista ex tunc lo status di socio e, con quest’ultimo, la legittimazione ad impugnare la deliberazione di modifica statutaria che aveva dato luogo all’esercizio del diritto di recesso.

La controversia trae origine da alcune modificazioni dello statuto deliberate dall’assemblea di una società per azioni e concernenti, in particolare, il diritto di partecipazione dei soci alla società.

Intervenuta tale modifica statutaria, uno dei soci, che non aveva concorso all’adozione della delibera assembleare, esercitava il diritto di recesso per una parte del proprio pacchetto azionario detenuto nella società; successivamente, tuttavia, l’assemblea dei soci deliberava la revoca della delibera che aveva originato il diritto di recesso del socio recedente. Quest’ultimo, infine, impugnava la delibera assembleare di revoca dinnanzi al giudice di prime cure.

Il Tribunale di Macerata accoglieva la domanda del socio recedente, ma la sentenza veniva riformata all’esito del giudizio di appello proposto dalla società, essendo stata ravvisata dalla Corte d’Appello di Macerata la carenza di legittimazione del socio impugnante, giacché, per effetto del recesso parziale dello stesso, la sua partecipazione sociale si era ridotta al di sotto del limite del 5% del capitale sociale di cui all’art. 2377, comma 3, c.c..

Il socio proponeva ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte d’Appello, rappresentando in particolare che, nell’escludere la legittimazione ad impugnare la delibera con cui venivano revocate le modifiche statutarie, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente omesso di considerare che, per l’effetto della revoca della delibera assembleare originante il diritto di recesso, il recesso del socio era divenuto inefficace.

La Corte di Cassazione, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello, ha precisato come la delibera di revoca o di scioglimento, che sia adottata dalla società nel termine di novanta giorni da quella che lo legittima, opera quale condizione risolutiva degli effetti del recesso che si siano, medio tempore, prodotti dal momento in cui la società ha ricevuto la comunicazione di esercizio del recesso da parte del socio.  Adottata la delibera assembleare di revoca della precedente, pertanto, il socio riacquista, con effetto retroattivo, tutti i diritti sociali legati alla propria partecipazione in relazione alla quale aveva esercitato il diritto di recesso. Conseguentemente, lo stesso diviene legittimato ad impugnare la delibera assembleare di revoca, dal momento che, per effetto di essa, ha riacquistato i diritti sociali.

A fondamento di quanto affermato, la Suprema Corte ha ricordato come, sulla scorta del dettato codicistico e di un radicato orientamento giurisprudenziale, il recesso costituisce un atto unilaterale recettizio che si perfeziona, iniziando a produrre i propri effetti, nel momento in cui viene portato a conoscenza della società. Unitamente al principio generale ricavabile dall’art. 1373 c.c., depone in tal senso l’art. 2437-bis, comma 2, c.c., il quale impone il divieto di cessione e l’obbligo di deposito presso la sede sociale delle azioni relativamente alle quali è stato esercitato il diritto di recesso, cui consegue il congelamento di tutti i diritti del socio receduto connessi alle stesse.

L’immediata efficacia della dichiarazione di recesso obbedisce, peraltro, ad una determinata ratio, e precisamente quella di neutralizzare gli eventuali inconvenienti che deriverebbero dalla partecipazione alle dinamiche sociali di un soggetto che ha dato prova di non voler più fare parte della società.

Sulla base di quest’ultima ricostruzione, i giudici di legittimità concludono come il socio non conservi – sia pure precariamente – il proprio status fino al decorso del termine fissato dall’art. 2437-bis, comma 3, c.c. ma perda fin da subito i diritti, sia patrimoniali sia corporativi, connessi alle azioni con riguardo alle quali ha esercitato il recesso, salvo riacquistarli con effetto retroattivo, qualora si avveri la condizione risolutiva normativamente prevista.

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