Con l’ordinanza n. 8069 del 25 marzo 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale, in caso di azione di responsabilità intentata nei confronti degli amministratori di una società, spetta agli amministratori dimostrare che gli atti posti in essere dagli stessi successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento della società abbiano avuto una finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell’art. 2486 c.c., e che siffatti atti, giustificati da una finalità liquidatoria, non abbiano comportato un nuovo rischio di impresa per la società. La vicenda La controversia trae origine dall’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società a responsabilità limitata, promossa dal fallimento di quest’ultima dinnanzi al Tribunale di Perugia. Il giudice di prime cure condannava gli amministratori esecutivi di una società a responsabilità limitata, rigettando, nel contempo, la domanda riconvenzionale promossa dai convenuti nei confronti degli amministratori non esecutivi della medesima società. In seguito, la Corte d’Appello di Perugia, adita dagli amministratori esecutivi condannati in primo grado, riformava parzialmente la sentenza, rideterminando l’ammontare del danno ed affermando la responsabilità solidale di tutti gli amministratori, compresi quelli non esecutivi, avendo ravvisato nel complesso condotte di mala gestio consistenti, tra le altre, nell’omesso accertamento della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, ai sensi dell’art. 2482-ter c.c., e nella conseguente mancata convocazione dell’assemblea della società per deliberare alternativamente (i) la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale o (ii) lo scioglimento della società, ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c.. Gli amministratori, inoltre, successivamente al verificarsi della descritta causa di scioglimento della società, non avevano rispettato il disposto dell’art. 2486 c.c., compiendo atti di gestione diversi da quelli aventi unicamente finalità conservativa del patrimonio sociale. Avverso tale sentenza di secondo grado, uno degli amministratori esecutivi della società proponeva ricorso per cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, la violazione dell’art. 2476 c.c., per non avere la Corte d’Appello liquidato il danno con riguardo a specifiche condotte gestorie inadempienti, bensì con il criterio dei c.d. netti patrimoniali. La decisione Confermando l’orientamento seguito da entrambe le corti di merito, la Cassazione si esprime, tra le diverse questioni sollevate, sull’omessa adozione delle misure conservative dettate dall’art. 2482-ter c.c., in merito all’onere della prova gravante sugli amministratori convenuti in caso di esercizio dell’azione di responsabilità e in ordine alla liquidazione del relativo danno. In particolare, il Supremo Collegio ha ribadito il principio secondo il quale l’attore che esperisca un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per avere questi posto in essere, successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria eccedente i limiti della mera conservazione del patrimonio sociale, è onerato dell’allegazione e della prova dei fatti costitutivi della domanda, ovverosia della intervenuta causa di scioglimento e del compimento, in epoca successiva, di atti di gestione. All’attore non compete, per contro, dimostrare che tali atti costituiscano la prosecuzione dell’ordinaria attività di impresa né che siano privi di finalità liquidatoria; grava, infatti, sugli amministratori convenuti l’onere di provare che le operazioni compiute, successive al verificarsi della causa di scioglimento, non abbiano comportato l’assunzione di nuovo rischio imprenditoriale – suscettibile di aggravare il dissesto e pregiudicare le ragioni dei creditori e dei soci – e che esse fossero, invece, funzionalmente orientate alla liquidazione ovvero giustificate da specifiche e oggettive esigenze conservative del patrimonio sociale. Quanto al profilo della liquidazione del danno derivante da responsabilità per mala gestio degli amministratori, assumono rilievo il criterio cosiddetto differenziale e il criterio dei netti patrimoniali, entrambi recepiti dal legislatore nel terzo comma dell’art. 2486 c.c., così codificando il meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso ritenendo i motivi addotti infondati.