La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1390 del 22 gennaio 2026, si è pronunciata sulla portata applicativa dei limiti quantitativi di cui all’art. 2407, co. 2, c.c., così come modificato dalla legge n. 35/2025, precisando come questi ultimi non trovino applicazione rispetto alle condotte poste in essere dai sindaci anteriormente all’entrata in vigore della novella legislativa, attesa l’irrimediabile lesione del principio di parità di trattamento tra amministratori e sindaci che così verrebbe a determinarsi. La vicenda La vicenda originava dall’azione di responsabilità promossa dal fallimento di una società a responsabilità limitata, nei confronti dei suoi amministratori e sindaci, ai quali erano contestate congiuntamente condotte commissive ed omissive ritenute causalmente rilevanti nell’evoluzione patologica dell’impresa. Secondo la prospettazione attorea, in particolare, gli amministratori avrebbero posto in essere operazioni pregiudizievoli determinando un depauperamento del patrimonio sociale e provocando, di conseguenza, lo stato di insolvenza. Parallelamente, il collegio sindacale, lungi dall’esercitare i propri doveri di vigilanza, avrebbe avallato le suddette operazioni, omettendo ogni iniziativa idonea a limitare il danno e a contrastare la condotta degli amministratori. Sulla base di queste premesse, la società chiedeva, pertanto, al Tribunale di Catania la condanna in solido degli amministratori e dei sindaci al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio sociale. Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente le domande formulate dall’attrice, rigettando l’eccezione di prescrizione dell’azione proposta dagli amministratori e dai sindaci convenuti. La Corte d’Appello, investita successivamente dal gravame promosso da uno dei componenti del collegio sindacale, confermava l’impianto ricostruttivo del giudice di primo grado, ritenendo integrata tanto la condotta distrattiva degli amministratori quanto l’omessa vigilanza dell’organo di controllo. Avverso tale pronuncia uno dei sindaci proponeva ricorso per cassazione, nel quale il ricorrente sollevava - tra gli ulteriori motivi - una questione di legittimità costituzionale dell’art. 2407 c.c. La decisione La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto e ha statuito espressamente come il limite quantitativo al risarcimento del danno a cui sono tenuti i sindaci che abbiano violato i propri doveri professionali, ai sensi del novellato art. 2407, comma 2, c.c., introdotto con la legge n. 35/2025, non possa applicarsi retroattivamente alle condotte e ai danni verificatisi ed integralmente già prodottisi alla data della modifica legislativa. Secondo i giudici, infatti, in mancanza di un’espressa e legittima previsione contraria, vige il principio generale dettato dall’art. 11, primo comma, disp. prel. c.c., secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire e non presenta effetto retroattivo, costituendo quest’ultimo postulato presidio imprescindibile nel quadro della tutela e della certezza dei rapporti giuridici. In tale prospettiva, viene precisato come, pur non essendo in astratto preclusa al legislatore l’adozione di norme retroattive, tale scelta normativa debba, in ogni caso, trovare “adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata”. Nell’interpretazione della Corte, il momento perfezionativo del diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivante da condotte colpose dei sindaci coincide con il verificarsi del pregiudizio al patrimonio sociale; conseguentemente, una norma sopravvenuta che intervenga a ridurre ex post l’ammontare del risarcimento incide illegittimamente su di un diritto già pienamente maturato. Sulla base di quest’ultima ricostruzione, pertanto, la giurisprudenza di legittimità osserva come un’eventuale applicazione retroattiva del novellato art. 2407, co. 2, c.c., comporterebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra amministratori e sindaci, in contrasto con il previgente assetto normativo. Ne conseguirebbe, inoltre, una compressione delle legittime aspettative della società - e dei suoi creditori - all’integrale ottenimento del risarcimento del danno, nonché una lesione della prerogativa del giudice in ordine all’accertamento e alla quantificazione del pregiudizio economico già integralmente realizzatosi.