Recesso escluso se il socio ha concorso all’operazione complessa

12 Marzo 2026

Con la sentenza n. 30133 del 14 novembre 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nelle società per azioni, il diritto di recesso previsto dall’art. 2437, comma 1, c.c. non spetta quando la deliberazione su cui esso si fonda costituisce l’atto conclusivo di un’operazione complessa, articolata in una serie di fatti e/o avvenimenti tra loro inscindibilmente e causalmente collegati e preordinati al raggiungimento di un risultato finale noto al socio sin dall’origine, ove quest’ultimo abbia manifestato il proprio consenso ad uno dei suddetti fatti e/o avvenimenti.

Alfa S.p.A. e Beta S.p.A. sottoscrivevano in data 29 gennaio 2012 un accordo di investimento volto a risolvere la situazione di crisi nella quale versava il gruppo societario di cui Alfa S.p.A. costituiva la holding. L’accordo di investimento prevedeva, in primo luogo, un’operazione di rafforzamento patrimoniale del “Gruppo Alfa S.p.A.” da attuarsi mediante un aumento di capitale di Alfa S.p.A. e di Gamma S.p.A. (società direttamente controllata dalla stessa Alfa S.p.A.). Il suddetto aumento era riservato a Beta S.p.A., che si impegnava a sottoscriverlo mediante il conferimento di un’ingente somma di denaro, che le avrebbe permesso di divenire titolare della maggioranza del capitale sociale di Alfa S.p.A.. Una volta perfezionato l’aumento di capitale, l’accordo di investimento prevedeva una riorganizzazione societaria da attuarsi mediante la fusione per incorporazione di Alfa S.p.A., Beta S.p.A. e di una terza società - direttamente controllata da Gamma S.p.A. - Delta S.p.A., in Gamma S.p.A..

Alcuni soci di Alfa S.p.A. – tutti riconducibili, direttamente o indirettamente, al medesimo nucleo familiare che deteneva il controllo di Alfa S.p.A. - avevano inizialmente concorso, in modo determinante, attraverso una pluralità di atti e condotte, all’assunzione, da parte di Alfa S.p.A. e delle sue controllate, di tutte le deliberazioni necessarie alla realizzazione di quanto previsto nell’accordo di investimento. Tuttavia, una volta deliberato l’aumento di capitale riservato a Beta S.p.A. e intervenuta la ricapitalizzazione di Alfa S.p.A. e Gamma S.p.A., tali soggetti tentavano di dissociarsi dall’ultimo adempimento necessario per perfezionare l’operazione prospettata nell’accordo di investimento, non partecipando all’assemblea dei soci di Alfa S.p.A. con la quale veniva deliberata la fusione inversa in Gamma S.p.A.. Successivamente all’assunzione della delibera di approvazione della fusione da parte di Alfa S.p.A., i soci assenti inviavano una dichiarazione con cui esercitavano il proprio diritto di recesso. Così facendo, i soci recedenti si ponevano nella situazione di un qualsiasi azionista di minoranza di Alfa S.p.A., costretto a “subire” una decisione adottata dalla maggioranza, quando in realtà essi appartenevano al nucleo di azionisti che aveva assunto, direttamente o per il tramite di amministratori dagli stessi nominati, tutte le decisioni strategiche e prodromiche alla realizzazione della fusione.

Alla luce di ciò, Alfa S.p.A. e Beta S.p.A. chiedevano al Tribunale di Bologna di dichiarare l’illegittimità dell’esercizio del diritto di recesso, avendo i soci recedenti concorso alla deliberazione di fusione, avendo posto in essere, direttamente o indirettamente, una pluralità di atti strumentali alla delibera stessa. Il Tribunale accoglieva le domande attoree sulla base del concorso sostanziale dei soci recedenti all’operazione di fusione, avendo essi approvato l’aumento di capitale di Alfa S.p.A., atto prodromico e inscindibile rispetto alla fusione.

Confermata la decisione anche dalla Corte d’Appello di Bologna, i soci recedenti proponevano ricorso per Cassazione, domandando l’accertamento della legittimità dell’esercizio del diritto di recesso.

La Corte di Cassazione, conformemente a quanto deciso nei precedenti gradi di giudizio, ha statuito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 2437, comma 1, c.c. – che riconosce il diritto di recesso ai soci che “non hanno concorso alle deliberazioni” indicate nel medesimo primo comma – il concetto di “concorso” non può essere interpretato in senso meramente formale, come semplice contrarietà, astensione o assenza in sede assembleare.

Secondo la Corte, qualora la deliberazione costituisca l’atto finale di un’operazione complessa, articolata in una serie di atti e decisioni tra loro inscindibilmente e causalmente collegati, il giudice di merito, nel verificare la sussistenza del “concorso” del socio, deve considerare l’operazione nella sua interezza, valutando se i singoli atti precedenti la delibera assembleare siano volti a realizzare un progetto unitario, il cui esito finale sia già individuato e conosciuto dal socio sin dall’origine. In tale prospettiva, la Corte ha attribuito particolare rilievo alla differente formulazione letterale dei commi 1 e 2 dell’art. 2437 c.c., osservando come il riferimento nel primo comma – disciplinante le cause inderogabili di recesso – al “concorso alle deliberazioni” consenta di attribuire rilievo anche a comportamenti del socio anteriori alla delibera finale. Diversamente, il secondo comma – disciplinante le cause derogabili di recesso – fa riferimento al “concorso all’approvazione delle deliberazioni”, limitando così la rilevanza ai soli comportamenti espressi in sede di approvazione assembleare.

Applicando tali principi al caso di specie, la Cassazione ha ritenuto la sentenza impugnata coerente con il quadro normativo e argomentativo delineato nei precedenti gradi di giudizio, osservando che i ricorrenti in Cassazione  avevano votato favorevolmente e approvato l’aumento di capitale della società riservato a Beta S.p.A., atto prodromico e decisivo rispetto all’intera operazione di fusione, alla quale avevano pertanto concorso in modo determinante nonostante l’astensione in sede di delibera assembleare.

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