Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di imprese, con ordinanza del 25 febbraio 2016 in materia di conversione di strumenti finanziari partecipativi in azioni, ha stabilito che qualora la riserva creata a fronte dell’emissione degli strumenti finanziari partecipativi risulti intaccata da perdite, il diritto di conversione può essere esercitato soltanto per il minor importo risultante al netto delle perdite subite, sulla base di una situazione patrimoniale infrannuale redatta alla data della conversione. La vicenda La controversia trae origine dall’impugnazione della deliberazione assunta in data 30 luglio 2015 dal Consiglio di Amministrazione di Alfa S.p.A., proposta dal socio Gamma S.p.A. ai sensi di quanto disposto dall’art. 2388, quarto comma, del codice civile, con cui il Consiglio prendeva atto della conversione automatica di n. 5.000.000 strumenti finanziari partecipativi in azioni ordinarie, aventi ciascuna un valore nominale di Euro 1,00, seppur la riserva creata a fronte dell’emissione dei suddetti strumenti finanziari partecipativi risultasse, al momento della conversione, completamente erosa dall’esistenza di ingenti perdite. In particolare, con delibera dell’assemblea dei soci del 5 maggio 2011, la società Alfa S.p.A. decideva di emettere un massimo di n. 5.000.000 strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni ordinarie, stabilendo tuttavia che “nel caso in cui la riserva apporti strumenti finanziari sia stata erosa da perdite al momento dell’esercizio del diritto di conversione, tale diritto potrà essere esercitato soltanto per il minore importo risultante al netto delle perdite subite”. La totalità degli strumenti finanziari partecipativi veniva sottoscritta esclusivamente da un unico socio, Beta S.p.A., il quale, con successiva lettera del 28 luglio 2015, richiedeva la conversione in azioni di tutti gli strumenti finanziari partecipativi sottoscritti. Con lettera del 29 luglio 2015, la società Alfa S.p.A. informava il socio Beta S.p.A. che l’apposita riserva era stata completamente erosa da consistenti perdite. Il giorno successivo si riuniva il Consiglio di Amministrazione di Alfa S.p.A. il quale, dopo aver sollevato alcuni dubbi sull’interpretazione della clausola statutaria, si limitava a prendere atto della conversione automatica degli SFP in azioni ordinarie in favore di Beta S.p.A.. Conversione che produceva un sostanzioso aumento della partecipazione detenuta da Beta S.p.A. e, di conseguenza, una drastica riduzione della partecipazione detenuta da Gamma S.p.A.. Alla luce di ciò, Gamma S.p.A. agiva in giudizio nei confronti di Alfa S.p.A., chiedendo al Tribunale di Napoli di: (i) accertare e dichiarare l’illegittimità della conversione in azioni ordinarie degli SFP, (ii) accertare e dichiarare l’invalidità della deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta il 30 luglio 2015 e, (iii) di sospendere, in via cautelare e inaudita altera parte, la delibera consiliare impugnata. La decisione Il giudice adito ha ritenuto sussistente la legittimazione ad agire del socio Gamma S.p.A., in forza di quanto stabilito dall’art. 2388, quarto comma, del codice civile, secondo cui le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere impugnate anche dai soci, laddove lesive dei loro diritti. Stabilita la legittimazione ad agire del socio Gamma S.p.A., il giudice di primo grado ha osservato che la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui veniva preso atto della conversione degli strumenti finanziari partecipativi era stata adottata in violazione della disciplina statutaria. Nel caso di specie, la causa concreta degli apporti di capitale derivanti dalla sottoscrizione degli SFP non ha natura tipicamente finanziaria ma è più vicina a quella tipica dei conferimenti, considerando la possibilità di trasformarli in capitale di rischio. Il Tribunale, di conseguenza, richiamando la disciplina degli artt. 2446 e 2447 c.c., i quali hanno la funzione di assicurare la corrispondenza tra capitale nominale e capitale reale, ha statuito che la conversione degli SFP non potrebbe mai avvenire al lordo delle perdite subite dalla società e, dunque, la verifica dell’esistenza della riserva non può che essere compiuta in base ad una situazione patrimoniale redatta al momento dell’esercizio del diritto da parte dei titolari degli apporti. Il giudice ha ritenuto sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora, accogliendo quindi la domanda cautelare e sospendendo l’esecuzione della delibera impugnata.