Modifiche dei diritti particolari attribuiti a ciascun socio di S.r.l.

16 Aprile 2026

Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza del 27 maggio 2025, n. 2658, ha ribadito che, nelle S.r.l., la clausola statutaria che attribuisce a ciascun socio il diritto di designare un amministratore integra un diritto particolare ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., con la conseguenza che tale prerogativa non può essere modificata mediante una decisione adottata dall’assemblea a maggioranza assoluta. Tale diritto, infatti, sebbene riconosciuto a tutti i soci, integra un diritto particolare e pertanto la sua modificazione richiede il consenso unanime di questi ultimi ai sensi dell’art. 2468, comma 4, c.c., salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo e salvo in ogni caso il diritto di recesso.

La controversia trae origine dall’impugnazione di una decisione adottata mediante consultazione scritta dall’assemblea dei soci di una società a responsabilità limitata, con la quale veniva soppresso il consiglio di amministrazione e, contestualmente, nominato amministratore unico il socio di maggioranza. Le società attrici – entrambe titolari di una partecipazione minoritaria – deducevano che la S.r.l. era stata costituita in attuazione di un accordo quadro tra tutti i soci, improntato alla gestione condivisa della società costituenda e alla presenza, nel consiglio di amministrazione, di amministratori espressione di ciascun socio. In coerenza con tale assetto, l’atto costitutivo prevedeva, da un lato, l’amministrazione della società esclusivamente mediante un consiglio di amministrazione composto da tre membri e, dall’altro, il diritto particolare di ciascun socio di designare un amministratore. Sulla base di tali presupposti, le attrici deducevano plurime censure della decisione impugnata, tra cui l’annullabilità della stessa per contrarietà alla legge e all’atto costitutivo ai sensi dell’art. 2479-ter, co. 1, c.c., in quanto assunta mediante consultazione scritta e con il solo voto favorevole del socio di maggioranza.

La società convenuta resisteva in giudizio eccependo la tardività dell’impugnazione, in quanto la stessa era stata proposta oltre 90 giorni dopo la sua assunzione.

Il Tribunale ha anzitutto respinto l’eccezione di tardività sollevata dalla società convenuta, chiarendo che il termine di impugnazione delle decisioni invalide ai sensi dell’art. 2479-ter c.c. decorre dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci.

In particolare, i Giudici hanno ricordato come tale termine prescinda dalla data di verbalizzazione e dall’eventuale iscrizione nel Registro delle Imprese e si applichi a tutte le decisioni dei soci, indipendentemente dalla modalità di adozione. Ciò in quanto la soluzione adottata dal legislatore valorizza la funzione di pubblicità interna dei libri sociali e il ruolo partecipativo del socio nella S.r.l.. Nel caso di specie, non essendo stata provata l’avvenuta trascrizione della decisione impugnata nel libro delle decisioni dei soci, l’impugnazione è stata ritenuta dal giudice di prime cure tempestiva.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto fondati i motivi di annullabilità della delibera impugnata per contrarietà all’atto costitutivo. I Giudici, infatti, hanno valorizzato sia il tenore letterale della clausola dell’atto costitutivo che attribuiva a ciascun socio il diritto di designare un amministratore, sia il suo significato nel contesto del documento costitutivo, ritenendo che il verbo “designare” fosse da intendere come equivalente a “nominare”, non rappresentando un mero potere di proposta.  In tal senso deponeva, secondo il Collegio, anche la previsione per cui la rinuncia del socio a tale diritto comportava la corrispondente riduzione del numero degli amministratori: elemento, questo, incompatibile con una lettura della clausola in termini di semplice facoltà di indicazione non vincolante.

Su tale presupposto, il Tribunale ha ricondotto tale diritto di designazione nell’ambito dei diritti particolari riguardanti l’amministrazione della società di cui all’art. 2468, comma 3, c.c., ribadendo che tali diritti possono essere attribuiti a tutti i soci. Conseguentemente, una decisione assunta a maggioranza, ancorché formalmente diretta a modificare l’assetto dell’organo amministrativo, non può incidere su tali diritti senza il consenso unanime dei soci richiesto dall’art. 2468, comma 4, c.c., a meno che non sia previsto nell’atto costitutivo un quorum diverso e salvo in questo caso il diritto di recesso dei soci che non hanno acconsentito alla modifica. Nel caso di specie, l’atto costitutivo della società prevedeva la modificabilità dei diritti particolari esclusivamente all’unanimità dei soci. La soppressione del consiglio di amministrazione e la contestuale introduzione di un organo monocratico, pertanto, hanno determinato l’eliminazione della prerogativa spettante a ciascun socio di nominare un proprio amministratore, con conseguente annullabilità della decisione per contrarietà all’atto costitutivo.

Tutto ciò considerato, il Tribunale, pur riconoscendo la fondatezza dei motivi di annullabilità, ha dichiarato inammissibili le domande delle società attrici per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, essendo nel frattempo intervenuti lo scioglimento della società e la nomina di un liquidatore.

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