Patti parasociali e spendita del nome

23 Aprile 2026

Con la sentenza n. 16952 del 6 novembre 2024, il Tribunale di Roma, Sez. spec. in materia di impresa, ha ribadito il principio della contemplatio dominii, per il quale il rappresentante, qualora intenda concludere un negozio che produca effetti nella sfera giuridica del rappresentato, deve espressamente spendere il nome di quest’ultimo chiarendo come la spendita del nome nei confronti del rappresentato deve essere espressa, non potendo contrariamente essere desunta, implicitamente, da elementi presuntivi.

La vicenda trae origine dall’emissione, nei confronti di una società, di un decreto ingiuntivo per il pagamento di un credito derivante da un patto parasociale, a favore del paciscente istante. Quest’ultimo asseriva a fondamento del credito vantato la previsione del patto parasociale che gli avrebbe dato il diritto di ricevere un importo minimo garantito da parte della società citata.

Avverso il provvedimento monitorio, la società proponeva opposizione, eccependo la nullità della pattuizione contenuta nel patto parasociale. Precisamente, secondo la prospettazione ricostruita dall’opponente, tale clausola avrebbe determinato l’esclusione del socio dalle perdite, integrando così un patto leonino, espressamente vietato dal legislatore, ai sensi della previsione di cui all’art. 2265 c.c..

La società deduceva, inoltre, l’invalidità dell’accordo contrattuale in quanto avente, anche indirettamente, efficacia verso terzi, in violazione del principio secondo il quale i patti parasociali presentano un’efficacia limitata ai soli soggetti che vi abbiano sottoscritto.

In ordine a tale eccezione di nullità, il socio opposto rilevava come il patto parasociale fosse stato sottoscritto dalla società per il tramite del proprio legale rappresentante e che, pertanto, lo stesso non sarebbe stato invalido, restandone circoscritti i relativi effetti giuridici tra i soli soggetti contraenti.

Il Tribunale di Roma, ritenuta fondata l’opposizione, ha osservato come l’avvenuta sottoscrizione del patto parasociale da parte della persona fisica che ricopra anche la carica di legale rappresentante della società opponente non determini automaticamente l’insorgenza del vincolo obbligatorio in capo alla società medesima derivante dal patto parasociale. Ciò in quanto la persona fisica non aveva esplicitamente speso il nome della società rappresentata al momento della sottoscrizione dell’accordo.

Il giudice di prime cure ha ribadito che, affinché il contratto concluso dal rappresentante produca effetti nella sfera giuridica del rappresentato, è necessaria ed imprescindibile l’esternazione dei poteri del rappresentante, ovvero della circostanza che questi stia concludendo l’affare in nome e per conto del soggetto rappresentato.  La spendita del nome (contemplatio dominii), pertanto, non può essere desunta implicitamente da elementi presuntivi, coerentemente con quanto affermato dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ex multis, Cass. civ. n. 25104/2013). In difetto di tale esplicita spendita del nome, si configura una situazione assimilabile a quella propria del falsus procurator, con la conseguente inopponibilità del negozio nei confronti del soggetto falsamente rappresentato, fatta salva l’eventuale ratifica successiva da parte di quest’ultimo.

Sulla scorta dei principi suespressi e, accertata l’assenza della spendita del nome da parte del contraente al momento della stipulazione dell’accordo, il Tribunale ha escluso che il patto parasociale sottoscritto dal soggetto anche legale rappresentante della società avesse effetti nei confronti di quest’ultima e ha accolto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo.

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