Il Tribunale di Milano, Sez. spec. in materia di impresa, con sentenza n. 825 del 30 gennaio 2025 ha ribadito che la carica di amministratore nelle società di capitali non è necessariamente assunta a titolo oneroso, potendo lo statuto prevedere la gratuità della relativa funzione. Qualora, invece, il compenso sia espressamente riconosciuto all’amministratore dallo statuto e difetti, per inerzia o omissione degli organi deputati, la determinazione del relativo quantum è ammissibile, in via residuale, il ricorso giudiziale volto alla liquidazione equitativa del compenso. La vicenda La controversia trae origine dalla pretesa azionata dal presidente del Consiglio di Amministrazione di una società per azioni in liquidazione, volta ad ottenere il pagamento del proprio compenso per la carica ricoperta, deliberato prima dal Consiglio di Amministrazione e successivamente dall’Assemblea dei soci. A fronte dell’emissione di un decreto ingiuntivo a favore del presidente del CdA per il pagamento del relativo compenso, la società proponeva opposizione allo stesso decreto ingiuntivo dinnanzi al Tribunale di Milano. A supporto dell’opposizione, la società sosteneva l’inesistenza del credito vantato dall’amministratore, deducendo che gli atti deliberativi posti a fondamento dello stesso fossero inesistenti o invalidi. In particolare, il verbale del CdA e il successivo verbale dell’Assemblea dei soci erano entrambi privi di sottoscrizione e non avevano ad oggetto la deliberazione del compenso del presidente del CdA. La decisione Il Tribunale di Milano, ritenuta fondata l’opposizione proposta dalla società, ha ricostruito il regime giuridico del diritto al compenso degli amministratori nelle società di capitali. Il giudice ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene legittima la clausola statutaria che, in deroga alle previsioni degli artt. 2389 e 2364 c.c., prevede la gratuità delle funzioni degli amministratori. Esaminando il caso di specie, il Collegio ha preso in considerazione lo statuto della società, il cui articolo 28 prevedeva che “ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e un compenso determinato dall’assemblea nell’atto di nomina”. Il Collegio, tuttavia, ha ritenuto che il documento allegato dall’amministratore a fondamento della propria pretesa creditoria non fosse riconducibile ad un verbale di CdA e ha altresì dichiarato nulla la delibera assembleare di determinazione del suo compenso, in ragione dei relativi difetti di verbalizzazione, ai sensi dell’art. 2479 c.c.. Secondo il Collegio, nella fattispecie in esame, il diritto alla remunerazione sussiste in ogni caso in forza della previsione statutaria e può essere equitativamente determinato dal giudice, avuto riguardo alla quantità, alla qualità, nonché all’utilità dell’attività effettivamente svolta, mediante applicazione analogica dell’art. 1709 c.c., in tema di presunzione di onerosità del mandato. Il Tribunale, quindi, si è pronunciato revocando il decreto ingiuntivo e condannando la società al pagamento di un importo equitativamente determinato a titolo di compenso per la carica assunta dall’amministratore.