Finanziamenti soci nella S.r.l.: onere della prova e accertamento dei presupposti di postergazione

29 Maggio 2026

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5582 del 12 marzo 2026, pronunciandosi sull’interpretazione dell’art. 2467 c.c. in tema di finanziamento soci, ha ribadito i seguenti principi: (i) la valutazione delle condizioni di postergazione del finanziamento concesso da un socio nei confronti di una società a responsabilità limitata, consistenti nell’eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, deve essere condotta con riferimento al momento della concessione del finanziamento e sino al momento di richiesta di rimborso; (ii) grava sulla società l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di postergazione.

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso in favore di Tizio, socio di Alfa S.r.l., per il pagamento di un credito derivante da un finanziamento soci. In particolare, tale credito era sorto a seguito dell’escussione della garanzia fideiussoria concessa da Tizio a favore della società per permettere a quest’ultima di ottenere un finanziamento bancario.

A fronte dell’emissione del decreto ingiuntivo nei suoi confronti, Alfa S.r.l. aveva presentato opposizione prima dinnanzi il Tribunale di Fermo, il quale aveva respinto l’opposizione. Successivamente, Alfa S.r.l. aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Fermo dinnanzi alla Corte d’Appello di Ancona, che aveva confermato la sentenza del giudice di primo grado. In entrambi i casi, il giudice aveva ritenuto insussistente nel caso di specie la fattispecie di cui all’art. 2467 c.c., negando la postergazione del credito vantato da Tizio nei confronti di Alfa S.r.l. In particolare, la Corte d’Appello di Ancona aveva escluso l’applicazione dell’art. 2467 c.c. valutando unicamente la mancanza della situazione di squilibrio patrimoniale e finanziario al momento della richiesta di rimborso.

Alfa S.r.l. ha quindi proposto ricorso per Cassazione, adducendo quale motivo, inter alia, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2467 c.c., per non avere la Corte d’Appello accertato se sussistesse, in concreto, uno dei presupposti oggettivi previsti dalla suddetta norma – eccessivo squilibrio nell’indebitamento o situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento – al momento della concessione del finanziamento.

La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sul caso di specie, ha in primis riaffermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’art. 2467 c.c. in tema di finanziamento soci è applicabile a tutti “i finanziamenti in qualsiasi forma effettuati”, ivi compresi le garanzie personali e reali.

La Suprema Corte ha ribadito che la condizione di postergazione del finanziamento concesso dal socio ad una società deve essere valutata sia nel momento di concessione del finanziamento sia nel momento di richiesta di restituzione da parte del socio stesso, essendo la società onerata di allegare tutti i fatti che siano idonei a dimostrare la sussistenza del suo stato di squilibrio economico-finanziario, tanto al momento della concessione del finanziamento, quanto al momento della richiesta di rimborso, al fine di qualificare il finanziamento soci come postergato. La Corte di Cassazione ha inoltre contestato l’approccio valutativo della Corte di Appello, nella misura in cui aveva “parcellizzato” l’esame degli elementi probatori adotti dalla società, ossia aveva considerato i singoli elementi dedotti in giudizio dalla società relativi alla situazione economico-finanziaria singolarmente e non complessivamente.

Sulla base di tali ragioni, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la parti innanzi alla Corte di Appello di Ancona.

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