Le opzioni put e call nel patto parasociale a garanzia dell’exit dell’investitore dalla società

11 Giugno 2026

Con ordinanza n. 14016 del 26 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità delle opzioni put e call previste in un patto parasociale quale meccanismo volto a garantire all’investitore, che ha acquisito una partecipazione nel capitale sociale apportando risorse finanziarie all’impresa, una predeterminata strategia di exit. Secondo la Suprema Corte, tale assetto negoziale costituisce espressione dell’autonomia contrattuale riconosciuta dall’art. 1322 c.c. ed è meritevole di tutela in quanto favorisce iniziative imprenditoriali mediante l’ingresso di investitori destinati a permanere nella compagine sociale solo temporaneamente.

La controversia trae origine dall’erogazione, nell’ambito di una misura di sostegno di matrice comunitaria, di aiuti finanziari erogati da una società per azioni in favore di una società a responsabilità limitata, attuata mediante l’assunzione di una partecipazione minoritaria da parte della prima società nel capitale sociale della seconda.

L’ingresso della società per azioni nel capitale sociale della società a responsabilità limitata era stato accompagnato dalla sottoscrizione di un accordo quadro tra la prima società, la società target e il socio di maggioranza di quest’ultima. Tale accordo quadro, in particolare, prevedeva il pagamento da parte della società target di una commissione annua in favore della società investitrice calcolata come percentuale sull’apporto finanziario versato, oltre ad un sistema di opzioni incrociate (put e call) rivolto rispettivamente alla società investitrice e al socio di maggioranza, destinato a regolare le modalità di disinvestimento al termine del periodo concordato.

In particolare, l’opzione put concedeva il diritto al socio investitore di vendere la propria quota nella società target ad un corrispettivo commisurato al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato dalla società. Ai sensi dell’accordo quadro, inoltre, la commissione annua percepita dalla società investitrice non sarebbe stata restituita alla target qualora il corrispettivo non avesse superato una determinata soglia prestabilita tra le parti dell’accordo quadro.

La società investitrice, a seguito dell’inadempimento degli obblighi derivanti dall’accordo da parte della società target – sia in ordine al pagamento delle commissioni annuali, sia all’esecuzione dell’obbligo di riacquisto conseguente all’esercizio dell’opzione put da parte della società investitrice – citava innanzi al Tribunale di Catanzaro il socio di maggioranza e la società target. Il giudice di prime cure, accertato l’inadempimento di entrambi, li condannava rispettivamente al pagamento del prezzo e delle commissioni annuali.

Il socio di maggioranza e la società target ricorrevano dunque per Cassazione, deducendo in particolare la violazione del divieto di patto leonino ai sensi dell’art. 2265 c.c., nella misura in cui l’accordo quadro aveva la funzione di escludere la società investitrice dalle perdite della target.

La Suprema Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento – già espresso con la sentenza n. 27227 del 7 ottobre 2021 – secondo cui il giudizio sulla meritevolezza delle pattuizioni parasociali contenenti opzioni di acquisto e di vendita deve essere condotto attraverso l’individuazione della causa concreta del negozio. Nel caso in esame, tale causa è stata identificata in una funzione di garanzia a favore del soggetto che ha immesso capitali nel rischio d’impresa, in quanto il meccanismo di opzione assicura al finanziatore la possibilità di rientrare dell’investimento a condizioni economiche predeterminate, consentendo al contempo di sostenere l’avvio o lo sviluppo dell’attività imprenditoriale della società finanziata. Una simile finalità è stata ritenuta pienamente meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c., in quanto espressione di un’autonomia negoziale orientata a uno scopo pratico lecito e coerente con i valori dell’ordinamento.

La Suprema Corte ha escluso inoltre la configurabilità di un patto leonino, rilevando che, sebbene ai fini della determinazione del corrispettivo dell’opzione put il patrimonio netto fosse calcolato senza considerare le perdite maturate dalla società prima dell’ingresso dell’investitore nella compagine sociale, tale meccanismo non determinava una totale esclusione del socio dal rischio d’impresa. L’investitore, infatti, continuava a sopportare gli effetti delle perdite maturate successivamente al proprio ingresso nella società. Difettando quindi un’esclusione assoluta e costante dalla partecipazione alle perdite, non risultava integrata la fattispecie vietata dall’art. 2265 c.c..

La Corte di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso, confermando la piena legittimità delle clausole put e call inserite nel patto parasociale e della complessiva operazione negoziale.

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