Inammissibilità della simulazione in sede di sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale

31 Luglio 2026

Con sentenza n. 3348 del 19 aprile 2025, il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ha escluso l’ammissibilità della simulazione del negozio di adesione all’aumento di capitale sociale validamente deliberato, in considerazione del fatto che, una volta sottoscritto e versato, l’effetto conseguito è reale, non essendo configurabile un diverso effetto discendente da un diverso e contrario accordo con la società.

La controversia trae origine dall’azione promossa da un investitore che, tramite una piattaforma di equity crowdfunding, aveva aderito all’aumento di capitale di una società a responsabilità limitata, avente la qualifica di start-up innovativa, versando a titolo di capitale e sovrapprezzo una somma complessiva di Euro 40.000.

Contestualmente alla sottoscrizione, l’investitore - in qualità di professionista esperto nella consulenza aziendale - aveva stipulato con la medesima società un contratto di consulenza, il cui compenso complessivo risultava di poco superiore all’importo investito. A seguito dell’interruzione dei pagamenti da parte della società e della successiva risoluzione del contratto di consulenza per asserito inadempimento dell’investitore, quest’ultimo agiva in giudizio nei confronti della società.

L’attore sosteneva la nullità della sottoscrizione dell’aumento di capitale, deducendo che l’operazione, pur simulando un investimento in capitale di rischio, costituiva in realtà un finanziamento prestato alla società, il cui rimborso sarebbe stato garantito dal contratto di consulenza.

La società convenuta contestava integralmente le domande, deducendo la piena legittimità dell’operazione diaumento di capitale e sostenendo la piena validità del contratto di consulenza, asserendo che il rapporto fosse stato legittimamente risolto per grave inadempimento dell’attore, che aveva cessato di svolgere le prestazioni professionali pattuite.

Il Tribunale di Milano ha rigettato integralmente le domande attoree, escludendo la configurabilità della simulazione con riferimento alla sottoscrizione dell’aumento di capitale.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che tale operazione, una volta perfezionata, non possa essere privata di effetti in forza di un accordo simulatorio tra il singolo socio e la società. La fattispecie dell’aumento di capitale è, infatti, unitaria e complessa, e la sua validità è presidiata da principi fondamentali dell’ordinamento societario, tra cui il principio di effettività del capitale sociale e la tutela dell’affidamento dei terzi.

Richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione che esclude la simulazione del contratto sociale (confermato da Cass. civ. n. 29700/2019), il Tribunale ha esteso il medesimo principio anche al negozio di adesione all’aumento di capitale. Una volta completata la procedura, infatti, gli effetti prodotti sono reali, in quanto il sottoscrittore, se terzo, acquista lo status di socio o, se già socio, incrementa la propria partecipazione. Il capitale risulta aumentato mediante l’emissione delle nuove azioni o quote e il versamento eseguito costituisce un investimento a rischio, non restituibile al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

La soluzione accolta dal Tribunale di Milano appare pienamente condivisibile. Il principio di effettività del capitale sociale è uno dei cardini del diritto societario, a tutela sia dei creditori sia della corretta informazione del mercato sulla consistenza dell’impresa. Ammettere che patti simulatori tra socio e società possano incidere ex post sulla stabilità dell’aumento equivarrebbe a consentire alle parti di modificare in forma occulta il capitale, aggirando le procedure tipiche ed esponendo i terzi a un rischio informativo incompatibile con la funzione stessa del capitale sociale.

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