Con la sentenza n. 903 del 2020, il Tribunale di Roma ha affermato che l’art. 2437-ter c.c. non distingue tra recesso legale e convenzionale, delineando un sistema unitario di liquidazione della partecipazione. Pertanto, anche nelle ipotesi di recesso convenzionale, si applicano le medesime regole previste per il recesso legale. La trasformazione di Cassa Depositi e Prestiti Nell’ambito della trasformazione di Cassa Depositi e Prestiti (“CDP”) in società per azioni, il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva ceduto a sessantacinque fondazioni bancarie il 30% del capitale sociale di CDP, al valore nominale delle azioni cedute. Una delle fondazioni acquirenti (la “Fondazione”) aveva acquistato 8.940.000 azioni privilegiate, pari al 2,5669% del capitale sociale. Azioni privilegiate che, ai sensi dello statuto di CDP, si sarebbero convertite automaticamente in azioni ordinarie ad una certa data, secondo un certo rapporto di cambio, ferma la possibilità per ciascun azionista di esercitare il diritto di recesso qualora non si volesse usufruire della conversione automatica. Lo statuto prevedeva tuttavia, per tale ipotesi di recesso convenzionale, che il valore di liquidazione delle azioni fosse determinato sulla base della corrispondente frazione del capitale sociale. La Fondazione esercitava il diritto di recesso convenzionalmente riconosciuto dallo statuto, contestando però la validità della clausola statutaria relativa alla determinazione del valore di liquidazione. Alla luce di ciò, la Fondazione chiedeva al Tribunale di accertare la nullità della clausola e di condannare CDP al pagamento di ulteriori Euro 431.890.854, pari alla differenza tra quanto avrebbe dovuto ricevere applicando i criteri di cui all’art. 2437-ter, e quanto già corrisposto da CDP, in applicazione del criterio di liquidazione previsto nello statuto. Recesso convenzionale: è possibile prevedere criteri “diversi” per la determinazione del valore di liquidazione? Il Tribunale ha respinto la tesi sostenuta dalla convenuta secondo cui, nelle ipotesi di recesso convenzionale – vale a dire quelle ulteriori cause di recesso liberamente determinate dallo statuto, ai sensi dell’art. 2437, comma 4, c.c. – sarebbe possibile prevedere criteri di liquidazione “meno favorevoli” rispetto a quelli stabiliti dall’art. 2437-ter, per le ipotesi di recesso legale. La riforma del diritto societario del 2003 ha consentito ai soci di introdurre ulteriori cause di recesso, ma non ha modificato le regole relative alla determinazione del valore della partecipazione, che restano unitarie, come si evince dallo stesso art. 2437-ter c.c. che non prevede alcuna distinzione tra cause di recesso legale e convenzionale. Per tali ragioni ha ritenuto illegittima la liquidazione delle azioni effettuata da CDP al valore nominale delle stesse, essendo in palese contrasto con quanto disposto dall’art. 2437-ter c.c.. La pronuncia non appare del tutto chiara nel delineare i limiti dell’autonomia statutaria. Da un lato, nel passaggio che sorregge la decisione, il Tribunale insiste sull’unitarietà della disciplina del recesso, arrivando ad escludere, anche nelle ipotesi convenzionali, la possibilità di discostarsi dai criteri legali di liquidazione. Dall’altro, nello sviluppo della motivazione, sembra condividere la tesi che ammette criteri statutari anche peggiorativi, purché il risultato non sia del tutto avulso da quello che lo stesso Tribunale definisce quale “valore reale” della partecipazione. Resta così incerto se il collegio giudicante non ammetta alcuna deroga o se la pronuncia, nel caso di specie, sull’illegittimità della norma statutaria dipenda dalla scelta di un criterio del tutto disancorato da tale “valore reale”. Certo è che se si postula l’esistenza di un sistema unitario, appare singolare ammettere criteri peggiorativi per le ipotesi di recesso convenzionale, dovendosi giungere alle medesime conclusioni anche per il caso di recesso legale.